Ministerio de Trabajo y Economía SocialDistacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi da parte di imprese stabilite in Spagna. Ministerio de Trabajo y Economía Social

Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi da parte di imprese stabilite in Spagna

Prima disposizione aggiuntiva della legge 45/1999

Le imprese stabilite in Spagna che distaccano temporaneamente i loro lavoratori nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o degli Stati firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi devono garantire loro le condizioni di lavoro previste nel luogo del distacco dalle norme nazionali che recepiscono la direttiva 96/71/CE e della direttiva (UE) 2020/1057, fatta salva l’applicazione nei loro confronti di condizioni di lavoro più favorevoli derivanti dalle disposizioni di legge applicabili al loro contratto di lavoro, dai contratti collettivi o dai contratti individuali.

Informazioni sulle condizioni di lavoro applicabili

Il seguente sito web della Commissione europea, in lingua inglese, fornisce i link ai singoli siti web nazionali contenenti informazioni sulle condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati in ciascuno Stato membro e sugli obblighi che le imprese devono rispettare:

Siti nazionali dedicati al distacco dei lavoratori

All’interno del sito figura il seguente link in inglese ai recapiti degli uffici di collegamento di tutti gli Stati membri cui possono rivolgersi le persone interessate a un distacco temporaneo al fine di ottenere informazioni sulle condizioni di lavoro da garantire nell’ambito del distacco e sugli obblighi da rispettare:

National liaison offices and authorities.

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Violazioni e sanzioni amministrative ai sensi del diritto spagnolo

Costituiscono violazioni amministrative le azioni o le omissioni di tali imprese in violazione delle condizioni di lavoro previste nel luogo del distacco dalle norme nazionali di recepimento della direttiva 96/71/CE e della direttiva (UE) 2020/1057, definite e sanzionate ai sensi del diritto del lavoro spagnolo.

Ciò non può comportare la sanzione delle azioni o delle omissioni dei soggetti responsabili già sanzionati penalmente o amministrativamente nel paese di distacco nei casi in cui sia accertata l’identicità del soggetto, del fatto e del fondamento.

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Competenza del giudice del lavoro spagnolo

I tribunali del lavoro spagnoli sono competenti a conoscere delle controversie cui si riferisce questa disposizione aggiuntiva sorte in relazione al distacco, fatta salva la possibilità di promuovere un procedimento giudiziario nel territorio dello Stato membro in cui il lavoratore è o è stato distaccato, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione dell’articolo 6 della direttiva 96/71/CE.

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Disposizioni applicabili all’attività transnazionale delle imprese di lavoro temporaneo spagnole.

Articolo 26 della legge 14/1994

  • Le imprese di lavoro temporaneo in possesso di un’autorizzazione amministrativa ai sensi delle disposizioni della legge 14/1994 possono fornire i loro lavoratori alle imprese utilizzatrici aventi la sede o un centro di attività in altri Stati dell’UE o del SEE, alle condizioni previste dalla legislazione di tali Stati e dalla presente legge.

    Il contratto di somministrazione di manodopera tra l’impresa di lavoro temporaneo e l’impresa utilizzatrice è disciplinato dalle disposizioni del capo II, ad eccezione dell’articolo 8, lettera c), e dell’articolo 9, che non si applicano.

  • Nei casi di cui al paragrafo precedente, i rapporti di lavoro con l’impresa di lavoro temporaneo sono disciplinati dalle disposizioni del capo III della presente legge. In ogni caso, le imprese di lavoro temporaneo spagnole devono garantire ai propri lavoratori le condizioni di lavoro previste nel paese di distacco dalle norme nazionali di recepimento della direttiva 96/71/CE, fatto salvo quanto previsto nella prima disposizione aggiuntiva della legge 45/1999.
  • Fatto salvo il paragrafo precedente, le imprese di lavoro temporaneo i cui lavoratori sono temporaneamente distaccati dalle imprese utilizzatrici aventi la sede o un centro di attività in Spagna o in altri Stati dell’UE o del SEE per svolgere lavori nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi devono garantire loro le condizioni di lavoro previste in quest’ultimo Stato dalle norme nazionali di recepimento della direttiva 96/71/CE e rispettare gli obblighi stabiliti in tale Stato per le imprese che distaccano temporaneamente i loro lavoratori nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi.

    Gli obblighi delle imprese di lavoro temporaneo di cui al paragrafo precedente non pregiudicano le responsabilità delle imprese utilizzatrici aventi la sede o un centro di attività in Spagna conformemente alla legislazione spagnola, o delle imprese utilizzatrici aventi la sede o un centro di attività in altri Stati dell’UE o del SEE, conformemente alle norme nazionali di recepimento della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale e dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.

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