VIOLAZIONI E SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DOCUMENTALI E DI COLLABORAZIONE CON L’ISPETTORATO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE IN MATERIA DI DISTACCO
Per quanto riguarda gli obblighi documentali e di collaborazione con l’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale, le violazioni e le sanzioni applicabili nei singoli casi sono descritte di seguito.
2.1. INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL DISTACCO ALLE AUTORITÀ DEL LAVORO
Le imprese che distaccano lavoratori nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi sono tenute a comunicare preventivamente alle autorità del lavoro competenti il distacco di tali lavoratori, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della legge 45/1999, con l’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della stessa legge nei casi in cui il distacco non superi otto giorni, purché non si tratti di un’impresa di lavoro temporaneo.
- La presenza di vizi formali nella comunicazione è qualificata come violazione lieve ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della LISOS.
- La comunicazione effettuata successivamente all’inizio o senza la nomina del rappresentante dell’impresa quale punto di contatto con le autorità spagnole competenti e per l’invio e il ricevimento di documenti o notifiche è qualificata come violazione grave ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della LISOS.
- Detto articolo considera inoltre violazione grave il fatto di informare le autorità competenti dei motivi dell’estensione del distacco dei lavoratori sulla base di fatti e circostanze che si rivelano falsi o inesatti.
- L’assoluta mancanza di comunicazione all’autorità del lavoro competente, nonché la falsificazione o l’occultamento di informazioni nella comunicazione sono considerati violazione molto grave ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della LISOS.
2.2. INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO ALL’AUTORITÀ DEL LAVORO DELLA RISPETTIVA COMUNITÀ AUTONOMA
Le norme vigenti in materia di denuncia degli infortuni applicabili alle imprese che distaccano lavoratori in Spagna sono quelle stabilite dal decreto del 16 dicembre 1987.
Ai sensi dell’articolo 6 di tale decreto, le imprese che distaccano lavoratori in Spagna hanno l’obbligo seguente:
in caso di infortuni verificatisi presso il luogo di lavoro o a causa di spostamenti durante la giornata lavorativa che hanno provocato la morte del lavoratore, considerati gravi o molto gravi o qualora l’infortunio verificatosi in un luogo di lavoro interessi più di quattro lavoratori, indipendentemente dal fatto che tutti i lavoratori facciano parte dell’organico dell’impresa, il datore di lavoro comunica tale fatto, al più tardi entro ventiquattro ore, mediante telegramma o altri mezzi analoghi di comunicazione all’autorità del lavoro della provincia in cui si è verificato l’infortunio, o nel primo porto o aeroporto in cui attracchi la nave o atterri l’aereo, qualora il luogo di lavoro in cui si è verificato l’infortunio sia rispettivamente una nave o un aereo.
La comunicazione deve indicare la ragione sociale, l’indirizzo e il numero di telefono dell’impresa, il nome della persona coinvolta nell’infortunio, l’indirizzo completo del luogo in cui si è verificato l’infortunio e una breve descrizione dello stesso.
LINK Autorità del lavoro delle CC.AA
L’articolo 10, paragrafo 2, della LISOS considera la mancata comunicazione degli infortuni sul lavoro classificati come gravi, molto gravi o mortali come una violazione grave. Qualora siano classificati come minori, la mancata comunicazione nei tempi e nella forma previsti costituirebbe una violazione lieve ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della LISOS.
2.3. INADEMPIMENTO DEL DOVERE DI COLLABORAZIONE CON L’ISPETTORATO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE
Le imprese che distaccano lavoratori devono tenere la documentazione relativa al distacco a disposizione sul luogo di lavoro o in formato digitale a fini di consultazione immediata e presentare tale documentazione, su richiesta, alle autorità del lavoro competenti e in particolare all’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale.
Pertanto, l’articolo 10, paragrafo 2, della LISOS considera come violazione grave la mancata presentazione della documentazione richiesta dall’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale o la presentazione di uno dei documenti non tradotti.
2.4. VIOLAZIONI CONSISTENTI NELL’OSTACOLARE L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Ai sensi dell’articolo 50 della LISOS, le azioni o omissioni che intralciano, ritardano o impediscono l’esercizio delle funzioni affidate all’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale costituiscono un ostacolo all’attività ispettiva e sono qualificate come gravi, ad eccezione di quelle elencate di seguito.
- Sono violazioni lievi:
- Quelle che comportano un semplice ritardo nell’adempimento degli obblighi di informazione, comunicazione o comparizione, salvo che tali obblighi non siano richiesti nel corso di una visita ispettiva e riguardino documenti o informazioni da redigere o mettere a disposizione sul luogo di lavoro.
- La mancanza del registro delle visite dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale sul luogo di lavoro.
- Sono violazioni molto gravi:
- Le azioni o omissioni del datore di lavoro, dei suoi rappresentanti o delle persone appartenenti alla sfera organizzativa, finalizzate ad impedire l’ingresso o la permanenza nel luogo di lavoro degli ispettori del lavoro e della sicurezza sociale e dei sottoispettori del lavoro e della sicurezza sociale, nonché il rifiuto di identificarsi o di identificare o motivare la presenza delle persone che si trovano in tale luogo e svolgono una qualche attività.
- I casi di coercizione, minaccia o violenza nei confronti degli ispettori del lavoro e della sicurezza sociale e dei sottoispettori del lavoro e della sicurezza sociale, nonché la reiterazione di comportamenti di ostacolo classificati come gravi.
- L’inadempimento degli obblighi di collaborazione con i funzionari del sistema dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della legge che disciplina l’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale.
- L’inadempimento dell’obbligo di collaborazione con i funzionari del sistema dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale, quando il datore di lavoro non ha fornito, su supporto informatico, le informazioni necessarie ai fini della verifica dei suoi obblighi in materia di previdenza sociale, qualora sia tenuto o abbia diritto alla trasmissione elettronica degli accertamenti dei contributi o dei dati contributivi.
Gli ostacoli all’attività ispettiva sono sanzionati in conformità del paragrafo 3 dall’autorità competente, in ciascun caso in funzione dell’importanza dell’intervento che sia la causa o abbia comportato l’ostacolo.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’APPLICAZIONE DI SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Il procedimento amministrativo per l’applicazione delle sanzioni è disciplinato
5.1 AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI (articoli 13 e 17 del regio decreto 928/1998 e articolo 52 della LISOS)
Il procedimento è avviato, sempre d’ufficio, mediante un verbale di violazione redatto dall’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale, a seguito di precedenti attività ispettive, in virtù di interventi effettuati d’ufficio, di propria iniziativa o mediante denuncia o su richiesta dell’interessato.
Il verbale di violazione è notificato al soggetto o ai soggetti responsabili entro dieci giorni lavorativi dalla data di emissione.
Il contenuto del verbale di violazione è illustrato all’articolo 14 del regio decreto 928/1998 e all’articolo 53 della LISOS. Il verbale deve comprendere, tra l’altro:
- l’identificazione del presunto autore della violazione;
- i fatti accertati dal funzionario interessato;
- la violazione o le violazioni che si presume siano state commesse, con indicazione della disposizione o delle disposizioni violate, e loro qualificazione;
- la sanzione proposta, sua classificazione e quantificazione;
- l’organo competente per l’adozione di una decisione e l’organo responsabile dell’istruzione e dell’organizzazione del fascicolo sanzionatorio, e il termine per la presentazione delle osservazioni dinanzi ad esso;
- il funzionario che redige il verbale di violazione e lo firma;
- la data di emissione del verbale di violazione.
5.2 ITER E INSTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI (articoli 18 e 18 bis del regio decreto 928/1998)
Una volta notificato il verbale, il soggetto o i soggetti responsabili dispongono di un periodo di quindici giorni per presentare all’organo istruttore eventuali osservazioni che ritengano rilevanti ai fini della difesa dei loro diritti.
Entro lo stesso termine, e a condizione che la sanzione sia di natura puramente pecuniaria e non siano previste sanzioni accessorie, il soggetto responsabile può dichiarare all’organo istruttore il riconoscimento della responsabilità e/o la volontà di pagare, nei termini di seguito indicati.
In mancanza di osservazioni e della dichiarazione di riconoscimento della responsabilità e/o della volontà di pagare, il procedimento prosegue fino alla proposta di decisione.
Se vengono formulate osservazioni in tempo utile in relazione al verbale di violazione, l’organo istruttore può chiedere all’ispettore o al sottoispettore che ha redatto il rapporto di emanare un ulteriore rapporto, che deve essere elaborato entro quindici giorni. Tale rapporto è obbligatorio se le osservazioni si riferiscono a fatti o circostanze diversi da quelli riportati nel verbale o se i fatti sono insufficienti o infondati per qualsiasi motivo.
Una volta ricevute le osservazioni o scaduto il termine per la loro presentazione, l’organo istruttore può concedere l’apertura del periodo per la presentazione di prove.
Se dagli atti procedurali risulta che sono invocati o sono presenti fatti diversi da quelli riportati nel verbale, l’organo istruttore, prima di formulare la proposta di decisione, sente il presunto soggetto responsabile entro otto giorni sulla base degli atti.
5.3 DECISIONE NEL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI (articolo 20 del regio decreto 928/1998)
L’organismo competente pronuncia l’opportuna decisione motivata entro dieci giorni dalla conclusione del procedimento, confermando, modificando o annullando la proposta del verbale.
Il termine massimo per decidere in merito a un procedimento sanzionatorio per le violazioni in materia di lavoro è di sei mesi, calcolato dalla data del verbale fino alla data di notifica della decisione. Le interruzioni per motivi imputabili agli interessati o dovute alla sospensione del procedimento di cui al regio decreto 928/1998 non sono computate nel termine massimo per l’adozione della decisione.
Gli organi con poteri sanzionatori sono elencati all’articolo 48 della LISOS e all’articolo 4 del regio decreto 928/1998.
La decisione è notificata agli interessati entro dieci mesi dalla data di emissione, informandoli dei ricorsi contro la stessa, dell’organo amministrativo o giudiziario dinanzi al quale devono essere presentati e del relativo termine.
Se sono applicate sanzioni pecuniarie, la notifica contiene inoltre:
- l’importo da pagare;
- il termine, il luogo e la forma di pagamento su base volontaria;
- l’avvertimento che se, trascorso tale termine, non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata proposta, se del caso, la corrispondente impugnazione ordinaria, si applicherà immediatamente la soprattassa dell’ingiunzione di pagamento e decorreranno gli interessi di mora e si procederà alla riscossione e, se del caso, all’esecuzione, mediante l’appropriata procedura amministrativa di recupero, salvo nei casi di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
5.4 SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER RICORSO D’UFFICIO DINANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO (articolo 19 del regio decreto 928/1998)
Se avverso il verbale di violazione vengono presentate osservazioni o prove tali da rimettere in discussione la natura del rapporto di lavoro oggetto dell’ispezione, l’organo istruttore può proporre la presentazione d’ufficio di un ricorso dinanzi al tribunale del lavoro che, se formalizzato, comporterà la sospensione della procedura di notifica all’interessato.
In caso di sospensione, il procedimento sanzionatorio prosegue non appena sia stata pronunciata e notificata una sentenza definitiva.
5.5 RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA
Gli interessati possono proporre ricorso gerarchico e ricorso facoltativo per riesame avverso le decisioni e gli atti procedurali, nel caso in cui questi ultimi decidano, direttamente o indirettamente, nel merito, rendano impossibile la prosecuzione del procedimento o causino l’impossibilità di difesa o un danno irreparabile a diritti e interessi legittimi.
- RICORSO GERARCHICO (articolo 23 del regio decreto 928/1998)
Contro le decisioni di cui al punto precedente, che non pongono fine alla ricorribilità per via amministrativa, è possibile proporre ricorso gerarchico entro il termine di un mese dinanzi all’organo superiore competente per materia, la cui decisione esaurisce la via amministrativa.
Le decisioni adottate dai direttori generali competenti in base all’importo che non pongono fine alla ricorribilità per via amministrativa e quelle adottate dal segretario di Stato per la sicurezza sociale e le pensioni possono essere impugnate gerarchicamente dinanzi al titolare del ministero competente. Gli atti amministrativi del titolare del ministero competente e del Consiglio dei ministri esauriscono la via amministrativa.
Nell’ambito delle competenze delle comunità autonome, esse sono responsabili della determinazione degli organi competenti a decidere in merito al ricorso gerarchico.
Il termine massimo per pronunciare e notificare la decisione sul ricorso gerarchico è di tre mesi. Le decisioni sui ricorsi gerarchici pongono fine alla ricorribilità per via amministrativa.
Tre mesi dopo la presentazione del ricorso gerarchico senza che sia stata adottata una decisione, il ricorso può essere considerato respinto e la via amministrativa si considera esaurita.
- RICORSO FACOLTATIVO PER RIESAME
Gli atti amministrativi che pongono fine alla ricorribilità per via amministrativa possono essere oggetto di ricorso facoltativo per riesame dinanzi allo stesso organo che li ha emessi o possono essere impugnati direttamente dinanzi ai tribunali amministrativi.
Non è possibile proporre un ricorso amministrativo giurisdizionale prima dell’adozione di una decisione espressa o del rigetto implicito del ricorso per riesame proposto.
Il termine per la presentazione del ricorso per riesame è di un mese e il termine massimo per la pronuncia e la notifica della decisione sul ricorso è di un mese. Contro la decisione su un ricorso per riesame non può essere proposto di nuovo il medesimo ricorso.
- RICORSO STRAORDINARIO DI REVISIONE
Contro gli atti che pongono fine alla ricorribilità per via amministrativa, in uno dei casi previsti dall’articolo 125 della legge 39/2015 (ossia al momento della loro emissione si è verificato un errore di fatto, risultante dai documenti stessi contenuti nel fascicolo; compaiono documenti essenziali per la soluzione della questione che, pur se successivi, evidenziano l’errore commesso nella decisione impugnata; sulla decisione hanno influito essenzialmente documenti o testimonianze dichiarati falsi con sentenza definitiva, prima o dopo tale decisione; o la decisione è stata pronunciata in seguito a prevaricazione, corruzione, violenza, condotta fraudolenta o altro comportamento punibile e ciò è stato dichiarato con sentenza definitiva), può essere proposto un ricorso straordinario di revisione dinanzi all’organo che ha emesso l’atto, entro quattro anni se si basa sul primo motivo, o tre mesi se si basa sugli ultimi tre motivi. Il termine per la pronuncia della decisione è di tre mesi.
5.6 ESECUZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (articoli 24 e 25 del regio decreto 928/1998)
Le decisioni definitive in materia di sanzioni sono immediatamente esecutive.
Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli organi dell’amministrazione generale dello Stato, ad eccezione delle violazioni nel settore della previdenza sociale, sono riscosse secondo la procedura prevista dal regolamento generale sulla riscossione, approvato con regio decreto 939/2005 del 29 luglio 2005. La riscossione su base volontaria è effettuata dalle delegazioni del ministero dell’Economia e delle finanze e quella in via esecutiva dall’Agenzia statale per l’amministrazione tributaria.
Il termine per il pagamento volontario è di trenta giorni dalla data di notifica della decisione che infligge la sanzione. Se la decisione che infligge la sanzione è impugnata in via amministrativa, la decisione sul ricorso concede, se del caso, un termine supplementare di quindici giorni per il pagamento.
Le sanzioni pecuniarie inflitte nell’ambito delle loro competenze da organismi delle Comunità autonome sono riscosse dagli organismi e secondo i procedimenti previsti dalle norme che disciplinano la riscossione delle entrate di diritto pubblico di ciascuna di tali comunità autonome.
5.7 IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI SANZIONATORIE
La decisione sul ricorso gerarchico esaurisce la via amministrativa ed è impugnabile dinanzi al giudice del lavoro conformemente alle disposizioni della legge 36/2011, del 10 ottobre 2011, che disciplina i tribunali del lavoro.
Il procedimento inizia con il ricorso, il termine per la presentazione del ricorso è di due mesi, come previsto all’articolo 69 della LRJS, o di 20 giorni (articolo 70 della LJRS) o quello espressamente stabilito, se del caso, secondo le modalità processuali applicabili.
Oltre a soddisfare i requisiti generali, il ricorso deve indicare con precisione l’atto o la decisione oggetto di impugnazione, l’amministrazione o l’organismo di diritto pubblico contro i quali è diretto e, se del caso, le persone o gli enti i cui diritti o interessi legittimi potrebbero essere lesi dall’accoglimento delle richieste del ricorrente.
Il procedimento si conclude con la sentenza che deve essere pronunciata sulle richieste debitamente formulate nel ricorso.