Ministerio de Trabajo y Economía SocialViolazioni e sanzioni in materia di lavoro in relazione al distacco nell'ambito della prestazione transnazionale di servizi nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo. Ministerio de Trabajo y Economía Social

Violazioni e sanzioni in materia di lavoro in relazione al distacco nell'ambito della prestazione transnazionale di servizi nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo

  1. VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE COMMESSE DALLE IMPRESE CHE DISTACCANO LAVORATORI IN SPAGNA
  2. VIOLAZIONI E SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DOCUMENTALI E DI COLLABORAZIONE CON L’ISPETTORATO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE IN MATERIA DI DISTACCO
  3. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI COMMESSE DALLE IMPRESE CHE DISTACCANO LAVORATORI IN SPAGNA
  4. DENUNCE E COMUNICAZIONI ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE (ITSS) IN MERITO A PRESUNTE IRREGOLARITÀ
  5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO
  6. RICORSI DELLE PERSONE INTERESSATE DINANZI AGLI ORGANI GIRISDIZIONALI

Le violazioni e le sanzioni in materia di lavoro sono disciplinate dal regio decreto legislativo 5/2000, del 4 agosto 2000, recante approvazione del testo unico della legge sulle violazioni e le sanzioni in materia di lavoro (in prosieguo LISOS).

  1. VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE COMMESSE DALLE IMPRESE CHE DISTACCANO LAVORATORI IN SPAGNA

    Si tratta delle violazioni che possono essere commesse dalle imprese che distaccano lavoratori in Spagna in relazione alle questioni che costituiscono gli elementi essenziali del diritto del lavoro, ovvero quelle contenute nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71 e, inoltre, quelle previste dall’articolo 3 della legge 45/1999 come norme imperative del diritto spagnolo applicabili a tali imprese.

    • 1.1 VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALARI E RETRIBUZIONI

      Gli inadempimenti in materia salariale possono dar luogo alle violazioni descritte di seguito e alle sanzioni di cui alla sezione 3.1.

      Violazioni per mancato pagamento dei salari

      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della LISOS, il mancato pagamento dei salari e i ripetuti ritardi nel pagamento di quanto dovuto costituiscono una violazione molto grave.

      Violazioni per la corresponsione di salari inferiori a quelli stabiliti dalla legge

      È inclusa nella violazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 10, della LISOS, che qualifica come violazione grave la fissazione di condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, inferiori a quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, sia per quanto riguarda gli importi delle retribuzioni, il periodo di pagamento o le modalità di pagamento, a meno che non sia qualificata come molto grave, ai sensi dell’articolo 8 della LISOS.

      Violazioni per incompletezza del cedolino paga

      L’articolo 7, paragrafo 3, della LISOS considera come violazione grave la mancata indicazione, nel cedolino paga, degli importi effettivamente versati al lavoratore, intendendosi per retribuzione tutte le entrate economiche dei lavoratori, in contanti o in natura, per la prestazione professionale di servizi per conto terzi, che retribuiscano il lavoro effettivo, qualunque sia la forma di retribuzione, o i periodi di riposo calcolabili come lavoro.

      Violazioni per mancanza del cedolino paga

      La mancanza del cedolino paga dei lavoratori distaccati durante la visita dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale sul luogo di lavoro è un inadempimento previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della legge 45/1999, che costituisce una violazione grave di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della LISOS.

      La mancata consegna del cedolino paga ai lavoratori distaccati costituisce una violazione lieve ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della LISOS.

    • 1.2 VIOLAZIONI IN RELAZIONE ALL’ORARIO DI SERVIZIO GIORNALIERO, ALLE FERIE E ALL’ORARIO DI LAVORO

      Gli inadempimenti in materia di orario di servizio giornaliero, ferie e orario di lavoro possono dar luogo alla violazione grave di cui all’articolo 7, paragrafo 5, della LISOS descritta di seguito e alle sanzioni di cui alla sezione 3.1.

      Tale violazione grave si verifica qualora si accerti che le imprese hanno violato le norme e i limiti stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi in materia di orario di servizio giornaliero, lavoro notturno, ore di lavoro straordinario, ore di lavoro supplementare, periodi di riposo, ferie, permessi, registrazione dell’orario di servizio giornaliero e, in generale, orario di lavoro.

    • 1.3 VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E COVID-19

      Gli inadempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro o di prevenzione dei rischi professionali possono dar luogo alle violazioni descritte di seguito e alle sanzioni di cui alla sezione 3.2.

      1. Violazioni connesse al mancato rispetto degli obblighi di gestione preventiva

        Si tratta di una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 12, paragrafo 6, della LISOS nei casi in cui l’impresa:

        • non rispetta l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi o non la esegue correttamente;
        • non rispetta l’obbligo di pianificare le misure preventive risultanti dalla valutazione;
        • non rispetta l’obbligo di attuare tali misure.
      2. Violazioni connesse alle visite mediche

        Il mancato svolgimento di visite mediche e di esami medici e la mancata comunicazione dei risultati alle persone interessate sono considerati violazioni gravi ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della LISOS.

        Se l’impresa non rispetta l’obbligo di riservatezza nell’utilizzo dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, essa commetterebbe una violazione molto grave ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, della LISOS.

      3. Violazioni relative alla comunicazione e alle indagini sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali

        Nel caso delle imprese che distaccano lavoratori in Spagna, le violazioni sono quelle descritte nella sezione 2.2 e le sanzioni quelle descritte nella sezione 3.1.

      4. Violazioni relative all’assegnazione dei lavoratori in posti incompatibili con il loro stato di salute

        L’assegnazione di persone a posti di lavoro le cui condizioni siano incompatibili con le loro caratteristiche personali o di persone che si trovano manifestamente in stati o in situazioni transitorie che non soddisfano i requisiti psicofisici dei rispettivi posti di lavoro, nonché la loro destinazione all’esecuzione dei compiti senza tenere conto delle rispettive capacità professionali a livello di salute e sicurezza sul lavoro, costituiscono una violazione grave di cui all’articolo 12, paragrafo 7, della LISOS, a meno che tali casi non diano luogo a una situazione di rischio grave e imminente per i lavoratori, nel qual caso si tratta di una violazione molto grave conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, della LISOS.

      5. Violazioni per mancanza di formazione preventiva sui rischi sul luogo di lavoro

        Il mancato rispetto degli obblighi in materia di formazione e di fornitura ai lavoratori di informazioni sufficienti e adeguate sui rischi sul luogo di lavoro che possono causare danni alla sicurezza e alla salute e sulle misure di prevenzione applicabili è considerato una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 8, della LISOS, a meno che ciò possa comportare una situazione di rischio grave e imminente, nel qual caso si tratta di una violazione molto grave conformemente all’articolo 13, paragrafo 10, della LISOS.

      6. Violazioni per esposizione a sostanze e ad agenti nocivi e pericolosi

        Il superamento dei limiti di esposizione ad agenti nocivi nei posti di lavoro che, conformemente alla normativa sulla prevenzione dei rischi professionali, crea un rischio di gravi danni per la sicurezza e la salute dei lavoratori, senza l’adozione di misure preventive adeguate, è considerato una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 9, della LISOS, a meno che tale situazione non comporti un rischio grave e imminente, nel qual caso la violazione sarà molto grave ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, della LISOS.

        Sono altresì violazioni gravi in questo settore:

        • la mancata comunicazione all’autorità del lavoro, ove legalmente applicabile, di sostanze, agenti fisici, chimici e biologici o processi utilizzati nelle imprese potrebbe costituire una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, lettera a), della LISOS;
        • la violazione dei divieti o delle limitazioni in relazione alle operazioni, ai processi e all’uso di agenti fisici, chimici e biologici nei luoghi di lavoro conformemente all’articolo 12, paragrafo 16, lettera c), della LISOS;
        • la violazione delle limitazioni del numero di lavoratori che possono essere esposti a determinati agenti fisici, chimici e biologici conformemente all’articolo 12, paragrafo 16, lettera d), della LISOS;
        • il mancato rispetto della segnaletica di sicurezza, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose manipolate o utilizzate nel processo di produzione conformemente all’articolo 12, paragrafo 16, lettera g), della LISOS;
        • la mancata registrazione dei livelli di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, degli elenchi dei lavoratori esposti e dei fascicoli medici conformemente all’articolo 12, paragrafo 16, lettera i), della LISOS.
      7. Violazioni per mancata adozione di misure per situazioni di emergenza

        La mancata adozione di misure per far fronte a situazioni di emergenza relative al pronto soccorso, alla lotta antincendio e all’evacuazione dei lavoratori è considerata una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 10, della LISOS.

      8. Violazioni per condizioni carenti dei luoghi di lavoro, degli strumenti, dei macchinari e delle attrezzature

        Qualora comportino un rischio lieve per la salute e l’integrità fisica delle persone interessate, tali condizioni costituiranno una violazione lieve ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della LISOS e qualora comportino un rischio grave costituiranno una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, lettera b), della LISOS.

      9. Violazioni per mancanza di dispositivi di protezione collettivi o individuali

        L’assenza o la mancanza di misure per la protezione collettiva, quali corrimano o plinti, o la mancanza di misure per la protezione personale, come l’uso di mascherine o cinture di sicurezza, sono considerate una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, lettera f), della LISOS.

      10. Violazioni per mancanza di servizi o di misure di igiene personale e/o di pulizia

        La mancanza di servizi o di misure di igiene personale e la mancata pulizia dello stabilimento o del luogo di lavoro, quando sono una consuetudine o quando comportano rischi per l’integrità fisica e la salute dei lavoratori, sono considerate violazioni gravi ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, lettera h), e dell’articolo 12, paragrafo 17, della LISOS.

      11. Violazioni per mancanza di tutela delle gestanti, delle donne in allattamento e dei minori

        Il mancato rispetto delle norme specifiche in materia di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza e l’allattamento e il mancato rispetto delle norme specifiche in materia di tutela della sicurezza e della salute dei minori costituiscono una violazione molto grave ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della LISOS.

      12. Violazioni per mancata cessazione o sospensione dell’attività in situazioni di rischio grave e imminente

        Al riguardo, le violazioni seguenti sono molto gravi:

        • la mancata cessazione o sospensione immediata, su richiesta dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale, delle attività svolte senza rispettare la normativa in materia di prevenzione dei rischi professionali e che, ad avviso dell’Ispettorato, comportano un rischio grave e imminente per la sicurezza e la salute dei lavoratori, o la ripresa delle attività senza avere previamente rimediato alle cause che ne hanno comportato la cessazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della LISOS;
        • le azioni o omissioni che impediscono ai lavoratori di esercitare il diritto di cessare la loro attività in caso di rischio grave e imminente, ai sensi dell’articolo 21 della legge sulla prevenzione dei rischi professionali ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, della LISOS;
        • la mancata adozione di altre misure preventive applicabili alle condizioni di lavoro in attuazione della normativa in materia di prevenzione dei rischi professionali che comportano un rischio grave e imminente per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 10, della LISOS.
      13. Violazioni per mancanza di coordinamento nelle attività di prevenzione

        La mancata adozione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi che svolgono attività nello stesso luogo di lavoro, o dei datori di lavoro di cui all’articolo 24, paragrafo 4, della legge 31/1995, dell’8 novembre 1995, sulla prevenzione dei rischi professionali (in prosieguo la «legge sulla prevenzione dei rischi professionali»), delle misure di cooperazione e coordinamento necessarie per la protezione e la prevenzione dei rischi professionali costituisce una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 13, della LISOS.

      14. Violazioni per mancanza di vigilanza sulle condizioni di sicurezza e salute (mezzi di prevenzione)

        La mancanza dei mezzi di prevenzione ove ciò sia necessario o il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla loro presenza costituisce una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 15, lettera b), della LISOS.

      15. Violazioni per inosservanza delle misure di prevenzione relative alla pandemia di COVID-19

        L’articolo 31, paragrafo 4) della legge 2/2021, del 29 marzo 2021, recante misure urgenti di prevenzione, contenimento e coordinamento per far fronte alla crisi sanitaria causata da COVID-19 dispone che i funzionari dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale che fanno parte dell’organo superiore degli ispettori del lavoro e della sicurezza sociale e del corpo dei sottoispettori del lavoro, sezione della sicurezza e della salute sul lavoro, sono autorizzati a vigilare e a richiedere e, se del caso, redigere verbali di violazione, in relazione al rispetto da parte del datore di lavoro delle misure di sanità pubblica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), quando riguardino i lavoratori.

        Ai sensi di tale articolo, il titolare dell’attività economica o, se del caso, il direttore dei centri e degli enti deve:

        1. a) adottare misure di ventilazione, pulizia e disinfezione adeguate alle caratteristiche e all’intensità dell’uso dei luoghi di lavoro, conformemente ai protocolli da stabilire in ciascun caso;
        2. b) fornire ai lavoratori acqua e sapone, gel idroalcolici o disinfettanti virucidi, autorizzati e registrati dal ministero della Salute per la pulizia delle mani;
        3. c) adattare le condizioni di lavoro, compresa la sistemazione dei posti di lavoro e l’organizzazione dei turni, nonché l’uso dei luoghi comuni in modo da garantire che sia mantenuta una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,5 metri tra i lavoratori. Qualora ciò non sia possibile, deve fornire ai lavoratori dispositivi di protezione adeguati al livello di rischio;
        4. d) adottare misure per evitare la presenza massiccia di persone, sia lavoratori, sia clienti o utenti, nei luoghi di lavoro durante le fasce orarie con maggiore affluenza prevedibile.

        Tale autorizzazione si estende ai funzionari autorizzati dalle comunità autonome ad effettuare i controlli tecnici di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della legge 31/1995, dell’8 novembre 1995, sulla prevenzione dei rischi professionali, conformemente ai poteri loro conferiti.

        L’articolo 31, paragrafo 5, di detta legge prevede che l’inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di cui al paragrafo precedente costituisce una violazione grave, punibile alle condizioni, dagli organi e secondo la procedura stabiliti per le violazioni gravi relative alla prevenzione dei rischi professionali dal testo unico della LISOS.

        In caso di inadempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà seguita la procedura speciale prevista dal regio decreto 707/2002, del 19 luglio 2002, recante approvazione del regolamento sul procedimento amministrativo speciale per l’intervento dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale e per l’imposizione di misure correttive per gli inadempimenti in materia di prevenzione dei rischi professionali in seno all’amministrazione generale dello Stato o nella legislazione applicabile della Comunità autonoma.

      16. Violazioni per inosservanza della legge 32/2006 sul subappalto

        Inadempimenti da parte dei subappaltatori

        • L’inosservanza dell’obbligo di dimostrare di disporre di risorse umane, a livello sia di direzione sia di produzione, in possesso della formazione necessaria in materia di prevenzione dei rischi professionali, e di disporre di un’adeguata organizzazione preventiva e dell’iscrizione nel registro corrispondente, o dell’obbligo di verificare tale accreditamento e registrazione dei subappaltatori con cui si collaborai, costituisce una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 27, lettera a), della LISOS e, nel caso di lavori che comportano rischi particolari, costituisce una violazione molto grave ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 15, lettera a), della LISOS.
        • La mancata comunicazione delle informazioni che consentono al contraente di tenere in ordine e aggiornato il libro dei subappalti previsto dalla legge che disciplina il subappalto nel settore edile costituisce una violazione grave ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 15, lettera b), della LISOS.
        • Il subappalto a uno o più subappaltatori o lavoratori autonomi, superando i livelli di subappalto consentiti dalla legge, senza l’espressa approvazione della direzione del progetto, o il consentire che altri subappaltatori o lavoratori autonomi nell’ambito dell’esecuzione del loro subappalto si trovino nella suddetta situazione costituisce una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 27, della LISOS, tranne:
          • si tratti di lavori che comportano rischi particolari, conformemente alla regolamentazione che li disciplina per i cantieri, nel qual caso sono classificati come violazione molto grave ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 15, lettera b), della LISOS;
          • e qualora siano state falsificate le informazioni comunicate al contraente o al suo subappaltatore contrattuale, comportando l’esecuzione di lavori di costruzione in violazione delle norme sul subappalto o degli obblighi previsti dalla legge, nel qual caso si tratta di una violazione molto grave ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 15, lettera c), della LISOS.
        • La falsificazione delle informazioni comunicate al contraente o al suo subappaltatore contrattuale, che comportano l’esecuzione di lavori di costruzione in violazione delle norme sul subappalto o degli obblighi previsti dalla legge, costituisce una violazione molto grave ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 15, lettera c), della LISOS.

        Inadempimenti da parte dei contraenti

        • Il mancato possesso da parte del contraente, nel cantiere, del libro dei subappalti di cui all’articolo 8 della legge 32/2006, del 18 ottobre 2006, che disciplina il subappalto nel settore edile (in prosieguo «legge che disciplina il subappalto nel settore edile») costituisce una violazione lieve ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, della LISOS.
        • Il mancato possesso da parte del contraente o del subappaltatore della documentazione o del certificato attestante il possesso del macchinario che utilizza e di qualsiasi documentazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti costituisce una violazione lieve ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 7, della LISOS.
        • Il mancato rispetto della corretta tenuta e dell’aggiornamento del libro dei subappalti richiesto, o la mancata osservanza delle condizioni previste al riguardo dalla legge, costituisce una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 28, lettera a), della LISOS.
        • Il consentire l’intervento di subappaltatori o lavoratori autonomi nell’esecuzione del loro contratto, superando i livelli di subappalto consentiti dalla legge, senza l’espressa approvazione della direzione del progetto, e senza falsificazione delle informazioni comunicate al contraente o al suo subappaltatore contrattuale, costituisce una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 28, lettera b), della LISOS, tranne se si tratti di lavori che comportano rischi particolari conformemente alla normativa che li disciplina per i cantieri, nel qual caso si tratta di una violazione molto grave, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 16, lettera a), della LISOS.
        • L’inosservanza dell’obbligo di dimostrare, nella forma prevista dalle leggi o dai regolamenti, di disporre di risorse umane, a livello sia di direzione sia di produzione, in possesso della necessaria formazione in materia di prevenzione dei rischi professionali, e di disporre di un’organizzazione preventiva adeguata e dell’iscrizione nel corrispondente registro, o dell’obbligo di verificare tale accreditamento e registrazione dei subappaltatori convenzionati, costituisce una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 28, lettera c), della LISOS, tranne se si tratti di lavori che comportano rischi particolari conformemente alla normativa che li disciplina per i cantieri, nel qual caso si tratta di una violazione molto grave, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 16, lettera b), della LISOS.
        • La violazione dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori all’informazione sui contratti e sui subappalti eseguiti nel cantiere e all’accesso al libro dei subappalti, alle condizioni previste dalla legge che disciplina il subappalto nel settore edile, costituisce una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 28, lettera d), della LISOS.

        Inadempimenti da parte dei promotori dei lavori

        • Nell’ambito della legge che disciplina il subappalto nel settore edile, costituisce una violazione grave da parte del promotore dei lavori il fatto di consentire, attraverso le attività di direzione del progetto, l’approvazione dell’estensione eccezionale della catena di subappalto qualora i motivi di estensione previsti da tale legge non siano manifestamente soddisfatti, costituisce una violazione grave ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 29, della LISOS, tranne se si tratti di lavori che comportano rischi particolari conformemente alla normativa che li disciplina per i cantieri, nel qual caso si tratta di una violazione molto grave, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 17, della LISOS.
    • 1.4 VIOLAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA DI LAVORATORI E ALLE IMPRESE DI LAVORO TEMPORANEO

      Gli inadempimenti in materia di fornitura di lavoratori possono dare luogo alle violazioni descritte di seguito e alle sanzioni di cui alla sezione 3.1.

      1. Violazione per fornitura illegale di lavoratori

        Ai sensi dell’articolo 43 dello statuto dei lavoratori, il reclutamento di lavoratori ai fini della fornitura temporanea ad un’altra impresa può avere luogo solo tramite imprese di lavoro temporaneo debitamente autorizzate alle condizioni previste dalla legge. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce una violazione molto grave ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della LISOS.

      2. Violazioni commesse dalle imprese di lavoro temporaneo stabilite in altri Stati dell’UE o del SEE, nonché dalle imprese utilizzatrici

        Tali violazioni sono disciplinate dagli articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater della LISOS.

        • Costituiscono violazioni gravi da parte delle imprese di lavoro temporaneo:
        • non formalizzare per iscritto il contratto di somministrazione di manodopera;
        • concludere contratti di somministrazione di manodopera in casi diversi da quelli previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, della legge 14/1994, del 1° giugno 1994, che disciplina le imprese di lavoro temporaneo.
          • Costituiscono violazioni molto gravi da parte delle imprese di lavoro temporaneo:
            • concludere contratti di somministrazione di manodopera senza essere validamente costituite come imprese di lavoro temporaneo ai sensi della normativa dello Stato di stabilimento o senza soddisfare le condizioni previste da tale normativa per la fornitura temporanea alle imprese utilizzatrici di lavoratori da loro assunti;
            • concludere contratti di somministrazione di manodopera per l’esecuzione di attività e di lavori che, a causa del loro particolare pericolo per la sicurezza o la salute, sono regolamentati;
            • fornire lavoratori in forza di un contratto di lavoro temporaneo a un’altra impresa di lavoro temporaneo ad altre imprese ai fini di una loro successiva fornitura a terzi.
      3. Violazioni da parte delle imprese utilizzatrici aventi la sede o un centro di attività in Spagna

        Costituisce una violazione lieve la mancata comunicazione all’impresa di lavoro temporaneo delle informazioni relative alla retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo applicabile al posto di lavoro in questione ai fini della sua indicazione nel contratto di lavoro interinale.

        • Sono violazioni gravi:
          • non stipulare per iscritto il contratto di somministrazione di manodopera;
          • stipulare contratti di somministrazione di manodopera in casi diversi da quelli previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, della legge 14/1994, del 1° giugno 1994, o per la copertura di posti per i quali non sia stata effettuata in precedenza la necessaria valutazione dei rischi;
          • le azioni o omissioni che impediscono ai lavoratori temporanei di esercitare i diritti di cui all’articolo 17 della legge 14/1994 del 1° giugno 1994;
          • la mancata fornitura di informazioni al lavoratore temporaneo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della legge 14/1994 del 1° giugno 1994;
          • stipulare contratti di somministrazione di manodopera per la copertura di posti o funzioni che, nei dodici mesi precedenti, sono stati soppressi per licenziamento illegittimo, licenziamento collettivo o per ragioni oggettive, o per la copertura di posti che, nei diciotto mesi precedenti, sono già stati occupati per più di tredici mesi e mezzo, in modo continuativo o discontinuo, da lavoratori forniti da imprese di lavoro temporaneo; in entrambi i casi è stata commessa una violazione per ciascun lavoratore interessato;
          • consentire ai lavoratori forniti di iniziare a prestare servizi senza disporre di prove documentali che dimostrino che hanno ricevuto le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione, che possiedono la necessaria formazione specifica e che hanno uno stato di salute compatibile con il lavoro da svolgere;
          • la mancata comunicazione, da parte dell’impresa utilizzatrice, all’impresa di lavoro temporanea con sufficiente anticipo dell’inizio della fornitura temporanea di un lavoratore distaccato in un altro Stato membro dell’Unione europea o firmatario dell’accordo sullo Spazio economico europeo alle condizioni previste dalla legge.
        • Sono violazioni molto gravi:
          • gli atti dell’impresa lesivi del diritto di sciopero, consistenti nella sostituzione dei lavoratori in sciopero con altri lavoratori forniti da un’impresa di lavoro temporaneo;
          • la stipula di contratti di somministrazione di manodopera per l’esecuzione di attività e di lavori che, a causa del loro particolare pericolo per la sicurezza o la salute, sono regolamentati; in tali circostanze è stata commessa una violazione per ogni contratto;
          • stipulare contratti di somministrazione di manodopera con imprese di lavoro temporaneo non validamente costituite come tali ai sensi della normativa dello Stato di stabilimento o senza soddisfare le condizioni previste da tale normativa per la fornitura alle imprese utilizzatrici di lavoratori da loro assunti.
        • Violazioni commesse dalle imprese utilizzatrici commerciali stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato dello Spazio economico europeo.
          • Costituisce una violazione grave la mancata comunicazione di informazioni da parte dell’impresa utilizzatrice all’impresa di lavoro temporaneo stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o firmatario dell’accordo sullo Spazio economico europeo sull’inizio della fornitura temporanea di un lavoratore distaccato in Spagna con sufficiente anticipo per consentire a tale impresa di comunicare il distacco alle autorità spagnole.
    • 1.5. VIOLAZIONI RELATIVE ALL’ALLOGGIO DEI LAVORATORI

      Qualora esista un obbligo previsto dalla legge o dal contratto collettivo di settore di fornire alloggio ai propri lavoratori, la LISOS prevede violazioni nei casi di inadempimento di cui agli articoli 11 e 12 della LISOS. Le sanzioni sono quelle descritte alla sezione 3.2.

      1. Violazioni in materia di alloggio senza gravi conseguenze per l’integrità fisica o la salute dei lavoratori

        La violazione dell’articolo 11, paragrafo 4, riguarda il mancato rispetto della legislazione sulla prevenzione dei rischi professionali lievi che non hanno gravi ripercussioni sull’integrità fisica o sulla salute dei lavoratori.

      2. Violazioni in materia di alloggio con gravi conseguenze per l’integrità fisica o la salute dei lavoratori

        Qualora le violazioni della normativa sulla prevenzione dei rischi professionali in relazione all’alloggio comporti un grave rischio per l’integrità fisica o la salute dei lavoratori interessati, esse sono classificate come violazioni gravi ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16. Tra queste, figurano le violazioni concernenti:

        • limitazioni del numero di lavoratori che possono essere esposti a determinati agenti fisici, chimici e biologici;
        • servizi o misure di igiene personale.
      3. Alloggi e COVID-19

        L’articolo 31, paragrafo 4, della legge 2/2021 ha autorizzato i funzionari dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale che fanno parte dell’organo superiore degli ispettori del lavoro e della sicurezza sociale e del corpo dei sottoispettori del lavoro, sezione della sicurezza e della salute sul lavoro, a vigilare e a richiedere e, se del caso, redigere verbali di violazione, in relazione al rispetto da parte del datore di lavoro delle misure di sanità pubblica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta legge.

        Tali misure mirano alla prevenzione, al contenimento e al coordinamento necessari per affrontare la crisi sanitaria causata da COVID-19, a condizione che riguardino i lavoratori. La violazione di tali misure è sanzionata conformemente alla legge sulle violazioni e le sanzioni in materia di lavoro.

    • 1.6. VIOLAZIONI IN MATERIA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE

      L’articolo 8, paragrafo 12, della LISOS qualifica come violazione molto grave «le decisioni unilaterali dell’impresa che comportano, direttamente o indirettamente, una discriminazione sfavorevole per motivi di età o disabilità o favorevole o sfavorevole per quanto riguarda la retribuzione, i giorni lavorativi, la formazione, la promozione e altre condizioni di lavoro, a causa di circostanze legate al sesso, all’origine, compresa la razza o l’etnia, allo stato civile, alla condizione sociale, alla religione o alle convinzioni personali, alle idee politiche, all’orientamento sessuale, all’appartenenza o meno a sindacati e a loro accordi, a vincoli di parentela con altri lavoratori dell’impresa o alla lingua all’interno dello Stato spagnolo, nonché le decisioni del datore di lavoro che comportino un trattamento sfavorevole dei lavoratori come reazione a un reclamo effettuato nell’impresa o a motivo di un procedimento amministrativo o giudiziario inteso a richiedere il rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione».

      Qualora il comportamento non possa essere qualificato come violazione molto grave, potrebbe costituire una violazione grave ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 10, della LISOS.

      Le sanzioni sono quelle descritte alla sezione 3.1.

    • 1.7. VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO MINORILE

      Il mancato rispetto del diritto del lavoro in relazione al lavoro minorile costituisce una violazione molto grave ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della LISOS.

      Le sanzioni sono quelle descritte alla sezione 3.1.

    • 1.8. VIOLAZIONI IN MATERIA DI RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E DI RISPETTO DELLA DIGNITÀ

      L’articolo 8, paragrafo 11, della LISOS prevede espressamente che gli atti del datore di lavoro che violano il diritto alla vita privata e il rispetto della dignità dei lavoratori costituiscono una violazione molto grave.

      Qualora il comportamento non possa essere qualificato come violazione molto grave, potrebbe costituire una violazione grave dell’articolo 7, paragrafo 10, della LISOS.

      Le sanzioni sono quelle descritte alla sezione 3.1.

    • 1.9 VIOLAZIONI IN MATERIA DI LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE, DIRITTO DI SCIOPERO E DI RIUNIONE

      Tali violazioni sono disciplinate dagli articoli 7 e 8 della LISOS. Le sanzioni sono quelle descritte alla sezione 3.1.

      1. Violazioni per mancato rispetto dei diritti dei rappresentanti sindacali
        • Il mancato rispetto dei diritti all’informazione, alle audizioni e alla consultazione dei rappresentanti sindacali è considerato una violazione grave ai sensi all’articolo 7, paragrafo 7, della LISOS.
        • Il mancato rispetto dei diritti delle sezioni sindacali in materia di assegnazione di ore retribuite e di locali idonei allo svolgimento delle loro attività, nonché di bacheche, costituisce una violazione grave ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 8, della LISOS.
        • Il mancato rispetto dei diritti delle sezioni sindacali per quanto riguarda la riscossione delle quote, la diffusione e il ricevimento di informazioni sindacali costituisce una violazione grave ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 9, della LISOS.
      2. Violazioni per atti contrari all’esercizio del diritto di riunione

        L’articolo 8, paragrafo 5, della LISOS prevede che le azioni o le omissioni che impediscono ai lavoratori, ai loro rappresentanti e alle sezioni sindacali di esercitare il diritto di riunione costituiscono una violazione molto grave.

      3. Violazioni per comportamenti contrari all’esercizio del diritto di sciopero

        Gli atti del datore di lavoro lesivi del diritto di sciopero dei lavoratori, consistenti nella sostituzione di lavoratori in sciopero con lavoratori non legati al luogo di lavoro al momento dell’esercizio di tale diritto, costituiscono una violazione molto grave ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 10, della LISOS.

  2. VIOLAZIONI E SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DOCUMENTALI E DI COLLABORAZIONE CON L’ISPETTORATO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE IN MATERIA DI DISTACCO

    Per quanto riguarda gli obblighi documentali e di collaborazione con l’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale, le violazioni e le sanzioni applicabili nei singoli casi sono descritte di seguito.

    2.1. INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL DISTACCO ALLE AUTORITÀ DEL LAVORO

    Le imprese che distaccano lavoratori nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi sono tenute a comunicare preventivamente alle autorità del lavoro competenti il distacco di tali lavoratori, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della legge 45/1999, con l’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della stessa legge nei casi in cui il distacco non superi otto giorni, purché non si tratti di un’impresa di lavoro temporaneo.

    • La presenza di vizi formali nella comunicazione è qualificata come violazione lieve ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della LISOS.
    • La comunicazione effettuata successivamente all’inizio o senza la nomina del rappresentante dell’impresa quale punto di contatto con le autorità spagnole competenti e per l’invio e il ricevimento di documenti o notifiche è qualificata come violazione grave ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della LISOS.
    • Detto articolo considera inoltre violazione grave il fatto di informare le autorità competenti dei motivi dell’estensione del distacco dei lavoratori sulla base di fatti e circostanze che si rivelano falsi o inesatti.
    • L’assoluta mancanza di comunicazione all’autorità del lavoro competente, nonché la falsificazione o l’occultamento di informazioni nella comunicazione sono considerati violazione molto grave ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della LISOS.

    2.2. INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO ALL’AUTORITÀ DEL LAVORO DELLA RISPETTIVA COMUNITÀ AUTONOMA

    Le norme vigenti in materia di denuncia degli infortuni applicabili alle imprese che distaccano lavoratori in Spagna sono quelle stabilite dal decreto del 16 dicembre 1987.

    Ai sensi dell’articolo 6 di tale decreto, le imprese che distaccano lavoratori in Spagna hanno l’obbligo seguente:

    in caso di infortuni verificatisi presso il luogo di lavoro o a causa di spostamenti durante la giornata lavorativa che hanno provocato la morte del lavoratore, considerati gravi o molto gravi o qualora l’infortunio verificatosi in un luogo di lavoro interessi più di quattro lavoratori, indipendentemente dal fatto che tutti i lavoratori facciano parte dell’organico dell’impresa, il datore di lavoro comunica tale fatto, al più tardi entro ventiquattro ore, mediante telegramma o altri mezzi analoghi di comunicazione all’autorità del lavoro della provincia in cui si è verificato l’infortunio, o nel primo porto o aeroporto in cui attracchi la nave o atterri l’aereo, qualora il luogo di lavoro in cui si è verificato l’infortunio sia rispettivamente una nave o un aereo.

    La comunicazione deve indicare la ragione sociale, l’indirizzo e il numero di telefono dell’impresa, il nome della persona coinvolta nell’infortunio, l’indirizzo completo del luogo in cui si è verificato l’infortunio e una breve descrizione dello stesso.

    LINK Autorità del lavoro delle CC.AA

    L’articolo 10, paragrafo 2, della LISOS considera la mancata comunicazione degli infortuni sul lavoro classificati come gravi, molto gravi o mortali come una violazione grave. Qualora siano classificati come minori, la mancata comunicazione nei tempi e nella forma previsti costituirebbe una violazione lieve ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della LISOS.

    2.3. INADEMPIMENTO DEL DOVERE DI COLLABORAZIONE CON L’ISPETTORATO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE

    Le imprese che distaccano lavoratori devono tenere la documentazione relativa al distacco a disposizione sul luogo di lavoro o in formato digitale a fini di consultazione immediata e presentare tale documentazione, su richiesta, alle autorità del lavoro competenti e in particolare all’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale.

    Pertanto, l’articolo 10, paragrafo 2, della LISOS considera come violazione grave la mancata presentazione della documentazione richiesta dall’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale o la presentazione di uno dei documenti non tradotti.

    2.4. VIOLAZIONI CONSISTENTI NELL’OSTACOLARE L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

    Ai sensi dell’articolo 50 della LISOS, le azioni o omissioni che intralciano, ritardano o impediscono l’esercizio delle funzioni affidate all’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale costituiscono un ostacolo all’attività ispettiva e sono qualificate come gravi, ad eccezione di quelle elencate di seguito.

    • Sono violazioni lievi:
      • Quelle che comportano un semplice ritardo nell’adempimento degli obblighi di informazione, comunicazione o comparizione, salvo che tali obblighi non siano richiesti nel corso di una visita ispettiva e riguardino documenti o informazioni da redigere o mettere a disposizione sul luogo di lavoro.
      • La mancanza del registro delle visite dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale sul luogo di lavoro.
    • Sono violazioni molto gravi:
      • Le azioni o omissioni del datore di lavoro, dei suoi rappresentanti o delle persone appartenenti alla sfera organizzativa, finalizzate ad impedire l’ingresso o la permanenza nel luogo di lavoro degli ispettori del lavoro e della sicurezza sociale e dei sottoispettori del lavoro e della sicurezza sociale, nonché il rifiuto di identificarsi o di identificare o motivare la presenza delle persone che si trovano in tale luogo e svolgono una qualche attività.
      • I casi di coercizione, minaccia o violenza nei confronti degli ispettori del lavoro e della sicurezza sociale e dei sottoispettori del lavoro e della sicurezza sociale, nonché la reiterazione di comportamenti di ostacolo classificati come gravi.
      • L’inadempimento degli obblighi di collaborazione con i funzionari del sistema dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della legge che disciplina l’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale.
      • L’inadempimento dell’obbligo di collaborazione con i funzionari del sistema dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale, quando il datore di lavoro non ha fornito, su supporto informatico, le informazioni necessarie ai fini della verifica dei suoi obblighi in materia di previdenza sociale, qualora sia tenuto o abbia diritto alla trasmissione elettronica degli accertamenti dei contributi o dei dati contributivi.

    Gli ostacoli all’attività ispettiva sono sanzionati in conformità del paragrafo 3 dall’autorità competente, in ciascun caso in funzione dell’importanza dell’intervento che sia la causa o abbia comportato l’ostacolo.

  3. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI COMMESSE DALLE IMPRESE CHE DISTACCANO LAVORATORI IN SPAGNA

    3.1. SANZIONI PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

    Le sanzioni in materia di rapporti di lavoro sono disciplinate dall’articolo 40, paragrafo 1, della LISOS come segue:

    GRADO MINIMO

    GRADO MEDIO

    GRADO MASSIMO

    VIOLAZIONI LIEVI

    Da 60 a 125 EUR

    Da 126 a 310 EUR

    Da 311 a 625 EUR

    VIOLAZIONI GRAVI

    Da 626 a 1.250 EUR

    Da 1 251 a 3 125 EUR

    Da 3 126 a 6 250 EUR

    VIOLAZIONI

    MOLTO GRAVI

    Da 6 251 a 25 000 EUR

    Da 25 001 a 100 005 EUR

    Da 100 006 a 187 515 EUR

    Le sanzioni possono essere comminate ai livelli minimo, medio e massimo, tenendo conto dei seguenti criteri di classificazione di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della LISOS:

    CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

    (articolo 39, paragrafo 2, della LISOS)

    Le sanzioni sono classificate tenendo conto di quanto segue:

    · Negligenza e intenzionalità dell’autore della violazione

    · Frode o collusione

    · Mancato rispetto degli avvisi preventivi e delle prescrizioni dell’Ispettorato

    · Fatturato dell’impresa

    · Numero di lavoratori o beneficiari interessati, se del caso

    · Danno causato e importo delle frodi

    3.2 SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

    Le sanzioni applicabili in materia di prevenzione dei rischi professionali sono disciplinate dall’articolo 40, paragrafo 2, della LISOS:

    GRADO MINIMO

    GRADO MEDIO

    GRADO MASSIMO

    VIOLAZIONI LIEVI

    Da 40 a 405 EUR

    Da 406 a 815 EUR

    Da 816 a 2 045 EUR

    VIOLAZIONI GRAVI

    Da 2 046 a 8 195 EUR

    Da 8 196 a 20 490 EUR

    Da 20 491 a 40 985 EUR

    VIOLAZIONI

    MOLTO GRAVI

    Da 40 986 a

    163 955 EUR

    Da 163 956 a 409 890 EUR

    Da 409 891 a

    819 780 EUR

    I criteri per la classificazione delle sanzioni sono i seguenti:

    CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI (articolo 39, paragrafo 3, della LISOS)

    1. Pericolosità delle attività svolte nell’impresa o nel luogo di lavoro.
    2. Carattere permanente o transitorio dei rischi inerenti a tali attività.
    3. Gravità dei danni causati o che avrebbero potuto essere causati dall’assenza o dalla carenza delle necessarie misure di prevenzione.
    4. Numero di lavoratori interessati.
    5. Misure di protezione individuale o collettiva adottate dal datore di lavoro e istruzioni impartite dal datore di lavoro per prevenire i rischi.>
    6. Mancato rispetto degli avvertimenti preventivi o delle prescrizioni di cui all’articolo 43 della legge 31/1995, dell’8 novembre 1995, sulla prevenzione dei rischi professionali.
    7. Mancato rispetto delle proposte avanzate dai servizi di prevenzione, dai delegati della prevenzione o dal comitato per la sicurezza e la salute dell’impresa al fine di porre rimedio alle carenze giuridiche esistenti.
    8. Comportamento generale del datore di lavoro al fine di garantire il rigoroso rispetto delle norme in materia di prevenzione dei rischi professionali.
  4. DENUNCE E COMUNICAZIONI ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE (ITSS) IN MERITO A PRESUNTE IRREGOLARITÀ

    4.1. DENUNCE ORDINARIE ALL’ITSS

    L’azione di denuncia di irregolarità è libera e la persona di qualsiasi cittadinanza può promuoverla presso gli uffici dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale.

    Sul sito web dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale, nella sezione «¿Cómo denunciar?» (Come segnalare?) sono reperibili informazioni sui diversi modi in cui chiunque sia a conoscenza di fatti che possono costituire una violazione in materie di competenza dell’ITSS (occupazione, sicurezza e salute sul lavoro, sicurezza sociale, impiego ecc.) può rivolgersi ai servizi dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale.

    4.2. COMUNICAZIONI ALL’ITSS TRAMITE LA «CASSETTA DELLE FRODI»

    Questo sito contiene il link alla pagina «BUZÓN DE LA ITSS», la cassetta delle frodi dove è possibile COMUNICARE le irregolarità connesse al lavoro di cui si abbia conoscenza, senza che la comunicazione sia considerata una denuncia formale. Nella sezione «Estamos muy cerca» (Siamo molto vicini) è possibile trovare gli indirizzi e i recapiti dei diversi ispettorati provinciali.

  5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’APPLICAZIONE DI SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO

    Il procedimento amministrativo per l’applicazione delle sanzioni è disciplinato

    5.1 AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI (articoli 13 e 17 del regio decreto 928/1998 e articolo 52 della LISOS)

    Il procedimento è avviato, sempre d’ufficio, mediante un verbale di violazione redatto dall’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale, a seguito di precedenti attività ispettive, in virtù di interventi effettuati d’ufficio, di propria iniziativa o mediante denuncia o su richiesta dell’interessato.

    Il verbale di violazione è notificato al soggetto o ai soggetti responsabili entro dieci giorni lavorativi dalla data di emissione.

    Il contenuto del verbale di violazione è illustrato all’articolo 14 del regio decreto 928/1998 e all’articolo 53 della LISOS. Il verbale deve comprendere, tra l’altro:

    • l’identificazione del presunto autore della violazione;
    • i fatti accertati dal funzionario interessato;
    • la violazione o le violazioni che si presume siano state commesse, con indicazione della disposizione o delle disposizioni violate, e loro qualificazione;
    • la sanzione proposta, sua classificazione e quantificazione;
    • l’organo competente per l’adozione di una decisione e l’organo responsabile dell’istruzione e dell’organizzazione del fascicolo sanzionatorio, e il termine per la presentazione delle osservazioni dinanzi ad esso;
    • il funzionario che redige il verbale di violazione e lo firma;
    • la data di emissione del verbale di violazione.

    5.2 ITER E INSTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI (articoli 18 e 18 bis del regio decreto 928/1998)

    Una volta notificato il verbale, il soggetto o i soggetti responsabili dispongono di un periodo di quindici giorni per presentare all’organo istruttore eventuali osservazioni che ritengano rilevanti ai fini della difesa dei loro diritti.

    Entro lo stesso termine, e a condizione che la sanzione sia di natura puramente pecuniaria e non siano previste sanzioni accessorie, il soggetto responsabile può dichiarare all’organo istruttore il riconoscimento della responsabilità e/o la volontà di pagare, nei termini di seguito indicati.

    In mancanza di osservazioni e della dichiarazione di riconoscimento della responsabilità e/o della volontà di pagare, il procedimento prosegue fino alla proposta di decisione.

    Se vengono formulate osservazioni in tempo utile in relazione al verbale di violazione, l’organo istruttore può chiedere all’ispettore o al sottoispettore che ha redatto il rapporto di emanare un ulteriore rapporto, che deve essere elaborato entro quindici giorni. Tale rapporto è obbligatorio se le osservazioni si riferiscono a fatti o circostanze diversi da quelli riportati nel verbale o se i fatti sono insufficienti o infondati per qualsiasi motivo.

    Una volta ricevute le osservazioni o scaduto il termine per la loro presentazione, l’organo istruttore può concedere l’apertura del periodo per la presentazione di prove.

    Se dagli atti procedurali risulta che sono invocati o sono presenti fatti diversi da quelli riportati nel verbale, l’organo istruttore, prima di formulare la proposta di decisione, sente il presunto soggetto responsabile entro otto giorni sulla base degli atti.

    5.3 DECISIONE NEL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI (articolo 20 del regio decreto 928/1998)

    L’organismo competente pronuncia l’opportuna decisione motivata entro dieci giorni dalla conclusione del procedimento, confermando, modificando o annullando la proposta del verbale.

    Il termine massimo per decidere in merito a un procedimento sanzionatorio per le violazioni in materia di lavoro è di sei mesi, calcolato dalla data del verbale fino alla data di notifica della decisione. Le interruzioni per motivi imputabili agli interessati o dovute alla sospensione del procedimento di cui al regio decreto 928/1998 non sono computate nel termine massimo per l’adozione della decisione.

    Gli organi con poteri sanzionatori sono elencati all’articolo 48 della LISOS e all’articolo 4 del regio decreto 928/1998.

    La decisione è notificata agli interessati entro dieci mesi dalla data di emissione, informandoli dei ricorsi contro la stessa, dell’organo amministrativo o giudiziario dinanzi al quale devono essere presentati e del relativo termine.

    Se sono applicate sanzioni pecuniarie, la notifica contiene inoltre:

    1. l’importo da pagare;
    2. il termine, il luogo e la forma di pagamento su base volontaria;
    3. l’avvertimento che se, trascorso tale termine, non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata proposta, se del caso, la corrispondente impugnazione ordinaria, si applicherà immediatamente la soprattassa dell’ingiunzione di pagamento e decorreranno gli interessi di mora e si procederà alla riscossione e, se del caso, all’esecuzione, mediante l’appropriata procedura amministrativa di recupero, salvo nei casi di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

    5.4 SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER RICORSO D’UFFICIO DINANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO (articolo 19 del regio decreto 928/1998)

    Se avverso il verbale di violazione vengono presentate osservazioni o prove tali da rimettere in discussione la natura del rapporto di lavoro oggetto dell’ispezione, l’organo istruttore può proporre la presentazione d’ufficio di un ricorso dinanzi al tribunale del lavoro che, se formalizzato, comporterà la sospensione della procedura di notifica all’interessato.

    In caso di sospensione, il procedimento sanzionatorio prosegue non appena sia stata pronunciata e notificata una sentenza definitiva.

    5.5 RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA

    Gli interessati possono proporre ricorso gerarchico e ricorso facoltativo per riesame avverso le decisioni e gli atti procedurali, nel caso in cui questi ultimi decidano, direttamente o indirettamente, nel merito, rendano impossibile la prosecuzione del procedimento o causino l’impossibilità di difesa o un danno irreparabile a diritti e interessi legittimi.

    1. RICORSO GERARCHICO (articolo 23 del regio decreto 928/1998)

      Contro le decisioni di cui al punto precedente, che non pongono fine alla ricorribilità per via amministrativa, è possibile proporre ricorso gerarchico entro il termine di un mese dinanzi all’organo superiore competente per materia, la cui decisione esaurisce la via amministrativa.

      Le decisioni adottate dai direttori generali competenti in base all’importo che non pongono fine alla ricorribilità per via amministrativa e quelle adottate dal segretario di Stato per la sicurezza sociale e le pensioni possono essere impugnate gerarchicamente dinanzi al titolare del ministero competente. Gli atti amministrativi del titolare del ministero competente e del Consiglio dei ministri esauriscono la via amministrativa.

      Nell’ambito delle competenze delle comunità autonome, esse sono responsabili della determinazione degli organi competenti a decidere in merito al ricorso gerarchico.

      Il termine massimo per pronunciare e notificare la decisione sul ricorso gerarchico è di tre mesi. Le decisioni sui ricorsi gerarchici pongono fine alla ricorribilità per via amministrativa.

      Tre mesi dopo la presentazione del ricorso gerarchico senza che sia stata adottata una decisione, il ricorso può essere considerato respinto e la via amministrativa si considera esaurita.

    2. RICORSO FACOLTATIVO PER RIESAME

      Gli atti amministrativi che pongono fine alla ricorribilità per via amministrativa possono essere oggetto di ricorso facoltativo per riesame dinanzi allo stesso organo che li ha emessi o possono essere impugnati direttamente dinanzi ai tribunali amministrativi.

      Non è possibile proporre un ricorso amministrativo giurisdizionale prima dell’adozione di una decisione espressa o del rigetto implicito del ricorso per riesame proposto.

      Il termine per la presentazione del ricorso per riesame è di un mese e il termine massimo per la pronuncia e la notifica della decisione sul ricorso è di un mese. Contro la decisione su un ricorso per riesame non può essere proposto di nuovo il medesimo ricorso.

    3. RICORSO STRAORDINARIO DI REVISIONE

      Contro gli atti che pongono fine alla ricorribilità per via amministrativa, in uno dei casi previsti dall’articolo 125 della legge 39/2015 (ossia al momento della loro emissione si è verificato un errore di fatto, risultante dai documenti stessi contenuti nel fascicolo; compaiono documenti essenziali per la soluzione della questione che, pur se successivi, evidenziano l’errore commesso nella decisione impugnata; sulla decisione hanno influito essenzialmente documenti o testimonianze dichiarati falsi con sentenza definitiva, prima o dopo tale decisione; o la decisione è stata pronunciata in seguito a prevaricazione, corruzione, violenza, condotta fraudolenta o altro comportamento punibile e ciò è stato dichiarato con sentenza definitiva), può essere proposto un ricorso straordinario di revisione dinanzi all’organo che ha emesso l’atto, entro quattro anni se si basa sul primo motivo, o tre mesi se si basa sugli ultimi tre motivi. Il termine per la pronuncia della decisione è di tre mesi.

    5.6 ESECUZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (articoli 24 e 25 del regio decreto 928/1998)

    Le decisioni definitive in materia di sanzioni sono immediatamente esecutive.

    Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli organi dell’amministrazione generale dello Stato, ad eccezione delle violazioni nel settore della previdenza sociale, sono riscosse secondo la procedura prevista dal regolamento generale sulla riscossione, approvato con regio decreto 939/2005 del 29 luglio 2005. La riscossione su base volontaria è effettuata dalle delegazioni del ministero dell’Economia e delle finanze e quella in via esecutiva dall’Agenzia statale per l’amministrazione tributaria.

    Il termine per il pagamento volontario è di trenta giorni dalla data di notifica della decisione che infligge la sanzione. Se la decisione che infligge la sanzione è impugnata in via amministrativa, la decisione sul ricorso concede, se del caso, un termine supplementare di quindici giorni per il pagamento.

    Le sanzioni pecuniarie inflitte nell’ambito delle loro competenze da organismi delle Comunità autonome sono riscosse dagli organismi e secondo i procedimenti previsti dalle norme che disciplinano la riscossione delle entrate di diritto pubblico di ciascuna di tali comunità autonome.

    5.7 IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI SANZIONATORIE

    La decisione sul ricorso gerarchico esaurisce la via amministrativa ed è impugnabile dinanzi al giudice del lavoro conformemente alle disposizioni della legge 36/2011, del 10 ottobre 2011, che disciplina i tribunali del lavoro.

    Il procedimento inizia con il ricorso, il termine per la presentazione del ricorso è di due mesi, come previsto all’articolo 69 della LRJS, o di 20 giorni (articolo 70 della LJRS) o quello espressamente stabilito, se del caso, secondo le modalità processuali applicabili.

    Oltre a soddisfare i requisiti generali, il ricorso deve indicare con precisione l’atto o la decisione oggetto di impugnazione, l’amministrazione o l’organismo di diritto pubblico contro i quali è diretto e, se del caso, le persone o gli enti i cui diritti o interessi legittimi potrebbero essere lesi dall’accoglimento delle richieste del ricorrente.

    Il procedimento si conclude con la sentenza che deve essere pronunciata sulle richieste debitamente formulate nel ricorso.

  6. RICORSI DELLE PERSONE INTERESSATE DINANZI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

    A norma dell’articolo 15 della legge 45/1999, i tribunali del lavoro sono competenti in merito a tutte le controversie derivanti dall’applicazione di tale legge, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 2, lettere n) e t), della legge 36/2011, del 10 ottobre 2011, che disciplina i tribunali del lavoro.