Ministerio de Trabajo y Economía SocialDistacco di lavoratori in Spagna nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi. Ministerio de Trabajo y Economía Social

Distacco di lavoratori in Spagna nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi

  1. Normativa di base applicabile.
  2. Ambito di applicazione.
  3. Nozione di distacco dei lavoratori
  4. Condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati

    4.1 Disposizioni legislative o regolamentari applicabili alle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati

    4.2 Contratti collettivi e lodi arbitrali applicabili alle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati

    4.3 Condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati tramite imprese di lavoro temporaneo

    4.4 Fonti di consultazione dei contratti collettivi e dei lodi arbitrali applicabili ai lavoratori distaccati

  5. Distacco di lunga durata.
  6. Organismo responsabile dell’informazione sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati.
  7. Comunicazione del distacco.
  8. Obblighi supplementari delle imprese utilizzatrici in caso di distacco a catena di lavoratori tramite imprese di lavoro temporaneo.
  9. Obblighi supplementari delle imprese che distaccano lavoratori in Spagna per l’esecuzione di lavori di subappalto nel settore edile.
  10. Rappresentanti dei lavoratori distaccati.
  11. Azioni ispettive.
  12. Violazioni e sanzioni in materia di lavoro.
  13. Cooperazione con le amministrazioni pubbliche di altri Stati in materia di informazione e ispezione.
  14. Competenza del giudice del lavoro.
  15. Obblighi e responsabilità delle imprese utilizzatrici e delle imprese che ricevono la prestazione di servizi da parte di lavoratori distaccati in Spagna.
  16. Diritto transitorio.
  1. Normativa di base applicabile

    Legge 45/1999, del 29 novembre 1999, relativa al distacco di lavoratori nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi: recepisce la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

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  2. Ambito di applicazione

    Articolo 1 della legge 45/1999

    La legge 45/1999 si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o in uno Stato firmatario dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) che distaccano temporaneamente i loro lavoratori in Spagna nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, ad esclusione delle imprese della marina mercantile con riguardo al personale navigante.

    La legge non si applica ai distacchi effettuati nell’ambito di attività di formazione che non corrispondono alla prestazione di servizi a carattere transnazionale.

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  3. Nozione di distacco dei lavoratori

    3.1.Caso generale

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della legge 45/1999

    Per «distacco nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi» si intende il distacco in Spagna da parte di imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge per un periodo di tempo limitato in uno dei casi seguenti:

    1. il distacco di un lavoratore per conto e sotto la direzione della sua impresa nell’ambito di un contratto concluso tra tale impresa e il destinatario della prestazione di servizi, avente la sede o un centro di attività in Spagna;
    2. il distacco di un lavoratore in uno stabilimento dell’impresa stessa o di un’altra impresa appartenente al gruppo;
    3. il distacco di un lavoratore da parte di un’impresa di lavoro temporaneo presso un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività in Spagna.

    Maggiori informazioni sulla nozione di distacco sono disponibili nella Guida pratica sul distacco (2019) della Commissione europea.

    In particolare, la guida contiene le seguenti informazioni sui «viaggi di lavoro»:

    «2.4 "VIAGGI DI LAVORO" IN UN ALTRO STATO MEMBRO: LE DISPOSIZIONI SUL DISTACCO SI APPLICANO A QUALSIASI TRASFERTA ALL’ESTERO?

    I lavoratori inviati temporaneamente in un altro Stato membro, ma che non vi prestano servizi non sono lavoratori distaccati. È il caso, ad esempio, dei lavoratori che effettuano viaggi di lavoro (senza prestazione di servizi) o che partecipano a conferenze, riunioni, fiere, corsi di formazione, ecc. Questi lavoratori non rientrano nelle direttive sul distacco dei lavoratori e non sono pertanto soggetti agli obblighi amministrativi e alle misure di controllo di cui all’a rticolo 9 della direttiva 2014/67/UE».

    3.2.Caso specifico: distacco a catena di lavoratori tramite imprese di lavoro temporaneo

    Articolo 2, paragrafo 2, della legge 45/1999

    Nelle definizioni di distacco dei lavoratori rientra il lavoratore di un’impresa di lavoro temporaneo fornito a un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nello stesso Stato dell’impresa di lavoro temporaneo o in un altro Stato membro dell’Unione europea o firmatario dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che viene distaccato temporaneamente da quest’ultima in Spagna per svolgere un lavoro nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi in uno dei casi seguenti:

    1. per conto e sotto la direzione dell’impresa utilizzatrice nell’ambito di un contratto concluso tra tale impresa e il destinatario della prestazione di servizi, avente la sede o un centro di attività in Spagna;
    2. in uno stabilimento in Spagna dell’impresa utilizzatrice stessa o di un’altra impresa appartenente al gruppo.

    In tali casi, è l’impresa di lavoro temporaneo a distaccare temporaneamente i propri lavoratori in Spagna. Essa deve rispettare gli obblighi previsti dalla legge 45/1999 per le imprese che distaccano temporaneamente i loro lavoratori nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 7, della presente legge (sezione 4.3.2 del sito web).

    Se, nonostante l’apparenza formale di distacco ai sensi del presente paragrafo, il lavoratore, mentre presta servizio in Spagna, è soggetto al potere direttivo dell’impresa avente la sede o un centro di attività in Spagna, si applica il regime giuridico relativo al distacco di cui all’a rticolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera c), della legge 45/1999, fermo restando il requisito di prevedere un’adeguata responsabilità in caso di trasferimento illegale di lavoratori.

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  4. Condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati

    Articolo 3 della legge 45/1999

    I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge che distaccano i loro lavoratori in Spagna nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi devono garantire loro, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto di lavoro, le condizioni di lavoro previste dal diritto del lavoro spagnolo per quanto riguarda le materie indicate di seguito.

    A tal fine, le condizioni di lavoro previste dal diritto del lavoro spagnolo sono quelle indicate nelle leggi o nei regolamenti dello Stato nonché nei contratti collettivi e lodi arbitrali applicabili nel luogo e nel settore o ramo di attività interessati.

    Ciò non pregiudica l’applicazione ai lavoratori distaccati di condizioni di lavoro e di occupazione più favorevoli derivanti dalle disposizioni della normativa applicabile al loro contratto di lavoro, ai contratti collettivi o ai contratti individuali di lavoro.

    A tal fine, la durata del distacco è calcolata su un periodo di riferimento di un anno a decorrere dall’inizio del distacco, tenendo conto, se del caso, della durata del distacco di un altro lavoratore precedentemente distaccato che sia stato sostituito.

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    • 4.1. Disposizioni legislative o regolamentari applicabili alle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati

      1. Orario di lavoro.
      2. Importo della retribuzione, ad eccezione dei distacchi non superiori a otto giorni effettuati da imprese diverse dalle imprese di lavoro temporaneo, secondo quanto stabilito nell’articolo 4 della legge 45/1999.
        • Normativa applicabile:
          • Regio decreto 145/2024, che fissa la retribuzione minima interprofessionale per il 2024.
            • Tra il 1.1.2024 e il 31.12.2024 il salario minimo è fissato a 37,8 euro/giorno o a 1.134 euro/mese, a seconda che sia fissato su base giornaliera o mensile.
            • Calcolato su base annua, l’importo del salario minimo, compresi i bonus, non è inferiore a 15.876 euro per i lavoratori a tempo pieno.
            • Maggiori informazioni sul salario minimo sono disponibili nella Guida all’o ccupazione.
          • Fatto salvo quanto sopra, è corrisposto in ogni caso il salario minimo previsto dai contratti collettivi e dai lodi arbitrali applicabili nel luogo e nel settore o ramo di attività interessato per il gruppo o la categoria professionale corrispondenti alla prestazione del lavoratore distaccato. Cfr. la sezione 4.2. «Contratti collettivi e lodi arbitrali applicabili alle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati».
        • Composizione della tariffa minima salariale:
          • La tariffa minima salariale è definita come la somma, calcolata su base annua e senza deduzione delle imposte, degli anticipi e dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, del salario base e delle componenti salariali, dei premi straordinari e, se del caso, della retribuzione delle ore di lavoro straordinario e delle ore di lavoro complementare e del lavoro notturno. In nessun caso sono inclusi nella tariffa minima salariale i miglioramenti volontari dell’azione di protezione della previdenza sociale.
          • Per i lavoratori assunti tramite imprese di lavoro temporaneo da assegnare alle imprese utilizzatrici, cfr. la sezione seguente «Condizioni di lavoro dei lavoratori distaccarti tramite imprese di lavoro temporaneo».
          • Per confrontare la tariffa salariale dovuta al lavoratore distaccato a norma della legislazione applicabile al suo contratto di lavoro con quella garantita dalle disposizioni dei paragrafi precedenti, si tiene conto delle indennità relative al distacco nella misura in cui non sono versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a seguito del distacco, quali le spese di viaggio, vitto e alloggio.

            Qualora né il contratto di lavoro né le disposizioni applicabili al rapporto di lavoro indichino se gli elementi dell’indennità specifica per il distacco siano pagati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a seguito del distacco o come parte della retribuzione né, se del caso, quali siano tali elementi, l’intera indennità si considera versata a titolo di rimborso spese.

      3. Parità di trattamento e non discriminazione diretta o indiretta per motivi di sesso, origine, compresa la razza o l’etnia, stato civile, età entro i limiti stabiliti dalla legge, condizione sociale, religione o convinzioni personali, opinioni politiche, orientamento sessuale, appartenenza o meno a un sindacato e adesione ai suoi accordi, legami di parentela con altri lavoratori dell’impresa, lingua o disabilità, a condizione che i lavoratori siano idonei a svolgere il lavoro o l’impiego di cui trattasi.
      4. Lavoro minorile.
      5. Prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, comprese le norme sulla tutela della maternità e dei minori.
        • Articolo 19 «Sicurezza e salute sul luogo di lavoro» dello statuto dei lavoratori.
        • Legge 31/1995, dell’8 novembre 1995, sulla prevenzione dei rischi professionali
        • Una panoramica completa della legislazione in materia di prevenzione dei rischi professionali è disponibile al seguente link dell’Istituto nazionale per la sicurezza e l’igiene sul lavoro: Normativa - INSHT.
      6. Non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e a tempo parziale.
      7. Rispetto della vita privata e della dignità dei lavoratori, compresa la protezione contro le aggressioni verbali o fisiche a sfondo sessuale.
      8. Statuto dei lavoratori:
      9. Libertà di associazione e diritto di sciopero e riunione.
      10. Condizioni per la fornitura di lavoratori, comprese quelle di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 7, della legge 45/1999.
      11. Condizioni di alloggio dei lavoratori, se fornito dal datore di lavoro ai lavoratori al di fuori del loro luogo di lavoro abituale.
      12. Indennità giornaliere o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati in Spagna quando, durante il soggiorno, sono tenuti a viaggiare verso e dal loro luogo di lavoro abituale in Spagna a un altro luogo al di fuori della loro residenza temporanea in Spagna per motivi professionali o quando sono temporaneamente inviati dal datore di lavoro da tale luogo di lavoro abituale a un altro luogo di lavoro in Spagna o all’e stero.

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    • 4.2. Contratti collettivi e lodi arbitrali applicabili alle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati

      I datori di lavoro garantiscono inoltre le condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi e dai lodi arbitrali applicabili nel luogo e nel settore o ramo di attività interessati in relazione alle materie di cui al paragrafo precedente. (Per informazioni sul contratto collettivo o sul lodo arbitrale applicabile, cfr. la sezione 4.4. «Fonti di consultazione dei contratti collettivi e dei lodi arbitrali applicabili ai lavoratori distaccati»).

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    • 4.3. Condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati tramite imprese di lavoro temporaneo

      • 4.3.1.Caso generale di distacco da parte di imprese di lavoro temporaneo

        Articolo 3, paragrafo 2, della legge 45/1999

        In caso di distacco di lavoratori da parte di un’impresa di lavoro temporaneo presso un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività in Spagna, le imprese di lavoro temporaneo, oltre a garantire ai loro lavoratori distaccati, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto di lavoro, le condizioni di lavoro di cui al paragrafo precedente previste dal diritto del lavoro spagnolo, devono rispettare le condizioni di cui alla legge 14/1994, del 1º giugno 1994, che disciplina le imprese di lavoro temporaneo per la fornitura di lavoratori alle imprese utilizzatrici.

        Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della legge 14/1994, il capo III della presente legge non si applica, ad eccezione dell’articolo 11, paragrafo 1. Detto paragrafo stabilisce che i lavoratori assunti per essere assegnati alle imprese utilizzatrici hanno diritto, durante i periodi di prestazione dei servizi, all’applicazione delle condizioni di lavoro e di occupazione di base cui avrebbero diritto se fossero stati assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice per svolgere lo stesso lavoro.

        A tal fine, le condizioni di lavoro e di occupazione di base sono quelle relative alla retribuzione, alla durata dell’orario di lavoro, alle ore di lavoro straordinario, ai periodi di riposo, al lavoro notturno, alle ferie e ai giorni festivi.

        La retribuzione comprende tutte le remunerazioni economiche, fisse o variabili, stabilite per il posto di lavoro da definire nel contratto collettivo applicabile all’impresa utilizzatrice. Comprende in ogni caso la parte proporzionale corrispondente al periodo di riposo settimanale, ai pagamenti straordinari, ai giorni festivi e alle ferie. L’impresa utilizzatrice è responsabile della quantificazione degli emolumenti finali del lavoratore e, a tal fine, deve indicare la retribuzione di cui al paragrafo in questione nel contratto di lavoro temporaneo del lavoratore.

        Analogamente, i lavoratori assunti tramite imprese di lavoro temporaneo hanno diritto all’a pplicazione delle stesse disposizioni relative ai lavoratori dell’impresa utilizzatrice per quanto riguarda la protezione delle gestanti e in allattamento e dei minori, la parità di trattamento tra uomini e donne e l’applicazione delle stesse disposizioni adottate per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

        In particolare, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regio decreto 901/2020 e all’articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, della legge 14/1994, le misure contenute nel piano di parità dell’impresa utilizzatrice si applicano ai lavoratori forniti da agenzie di lavoro temporaneo durante i periodi di prestazione di servizi.

        Ai sensi dell’articolo 23 della legge 14/1994, il rapporto tra il lavoratore distaccato in Spagna e l’i mpresa utilizzatrice è disciplinato dalle disposizioni del capo IV della stessa legge.

      • 4.3.2.Caso specifico: distacco a catena di lavoratori tramite impresa di lavoro temporaneo

        Articolo 3, paragrafo 7, della legge 45/1999

        In caso di distacco di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della legge 45/1999 (sezione 3.2 del sito web), le imprese di lavoro temporaneo e le imprese utilizzatrici devono garantire ai lavoratori distaccati le condizioni di lavoro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della stessa legge (sezione 4.1 del sito web) e, in particolare, all’articolo 28, paragrafo 5, della legge 31/1995, dell’8 novembre 1995, sulla prevenzione dei rischi professionali, fatta salva l’applicazione di condizioni di lavoro più favorevoli derivanti dalla legislazione applicabile al loro contratto di lavoro, dai contratti di lavoro collettivi o dai contratti individuali o dal diritto del lavoro dello Stato in cui l’impresa utilizzatrice che distacca temporaneamente lavoratori in Spagna ha la propria sede o un centro di attività.

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    • 4.4. Fonti di consultazione dei contratti collettivi e dei lodi arbitrali applicabili ai lavoratori distaccati

      • Registro dei contratti collettivi (REGCON)e motore di ricerca dei codici dei contratti collettivi: contratti collettivi in tutti gli ambiti, sia territoriale (Stato, comunità autonoma, provincia o inferiore) sia funzionale (impresa o inferiore, livello e settore). Per quanto riguarda la ricerca di contratti collettivi di settore, cfr. di seguito «Istruzioni per la ricerca nel REGCON di contratti collettivi e lodi arbitrali applicabili ai lavoratori distaccati nel luogo e nel settore o ramo di attività interessati».
      • Siti web delle comunità autonome con motori di ricerca di contratti collettivi a livello di comunità autonoma.
      • Link ai siti web delle parti sociali:
        • Organizzazioni sindacali più rappresentative:
          • A livello nazionale:
          • A livello della Comunità autonoma:
          • Organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale:
            • Confederación Española de Organizaciones Empresariales http://www.ceoe.es.
            • Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa cepyme.es.
          • Istruzioni per la ricerca nel REGCON di contratti collettivi e lodi arbitrali applicabili ai lavoratori distaccati nel luogo e nel settore o ramo di attività interessati:

            Sono possibili due opzioni. Tuttavia, sarebbe opportuno consultare l’autorità del lavoro del territorio in cui saranno prestati i servizi al fine di accertare quali contratti collettivi e lodi arbitrali siano applicabili.

            1. Consultazione pubblica del REGCON ESTATAL O SUPRAAUTONÓMICO (Registro dei contratti e degli accordi collettivi a livello statale e al di sopra della Comunità autonoma).

              Gli elementi che seguono devono essere selezionati simultaneamente (a tal fine premere il tasto «Ctrl» o il tasto «Maiusc»):

              1. Tipo di procedura:
                • Nuovo accordo.
                • Testo nuovo.
                • Lodo arbitrale.
              2. Natura:
                • Contratto collettivo.
                • Lodo arbitrale.
              3. Ambito funzionale:
                • Settore al di sotto della provincia (distretto, locale ecc.).
                • Settore uguale o superiore alla provincia.
              4. Autorità del lavoro:
                • Provincia/province in cui sarà prestato il servizio.
                • Comunità autonoma in cui prestato il servizio.
              5. CNAE: Classificazione nazionale delle attività economiche.

                AVVISO: Una volta effettuata la ricerca, occorre verificare che il contratto collettivo sia in vigore, per cui, dopo aver fatto clic su «Ver» (Visualizza), deve risultare «No denunciado» (Non denunciato) o «Denunciado» (Denunciato), purché in questo caso sia ancora in vigore per ultrattività conformemente alle disposizioni dell’articolo 86 «Vigencia» (Validità) dello statuto dei lavoratori e del contratto collettivo stesso. A titolo informativo, è possibile consultare le informazioni previste dal contratto collettivo oggetto della ricerca nella sezione «Datos básicos 2» (dati di base 2), alla voce «Datos relativos de la denuncia del convenio» (Dati relativi alla denuncia del contratto).

                ESEMPIO: Ricerca di contratti collettivi o lodi arbitrali applicabili nella provincia di Barcellona nel settore edile.

                Reguistro de Convenios Colectivos

                Questa ricerca darebbe luogo ai seguenti risultati:
                Búsqueda de Reguistros de Convenios Colectivos

            2. Motore di ricerca dei codici dei contratti collettivi settoriali: https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/pub/buscadorCodigosConvenioSector.

              Se il titolo del contratto di settore applicabile non è noto, selezionare la seconda sezione «b) No conoce la denominación del convenio colectivo sectorial que aplica» (Non si conosce il titolo del contratto collettivo di settore applicabile).

              Nella schermata successiva si selezionano le province in cui saranno prestati i servizi e, quindi, si inserisce la CNAE dell’attività economica dell’impresa, se nota; se non è nota, è possibile cercare con l’acronimo dell’attività economica facendo clic sul link alla «Ricerca di attività economiche con acronimo» dell’INE (Instituto Nacional de Estadística).

              Il risultato è un elenco dei contratti collettivi di settore delle province selezionate, più quelli statali, che contengono la CNAE indicata.

              Se l’elenco non mostra il contratto che si cerca, è possibile effettuare una nuova ricerca o contattare l’autorità del lavoro competente.

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  5. Distacco di lunga durata

    Articolo 3, paragrafo 8, della legge 45/1999.

    Nozione e condizioni di lavoro applicabili al distacco di lunga durata

    Qualora la durata effettiva di un distacco superi 12 mesi, le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della legge 45/1999, oltre a garantire ai loro lavoratori distaccati, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto di lavoro, le condizioni di lavoro previste dal diritto del lavoro spagnolo summenzionate, devono garantire le altre condizioni di lavoro previste, ad eccezione delle materie seguenti:

    1. procedure, formalità e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, comprese le clausole di non concorrenza;
    2. regimi pensionistici integrativi di categoria.

    Calcolo della durata del distacco

    La durata effettiva del distacco non è interrotta dalla fruizione delle ferie annuali retribuite e nel caso di altre brevi pause, quali altri periodi di riposo o permessi retribuiti previsti dal diritto del lavoro spagnolo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della legge 45/1999, se applicabile, o per gli stessi motivi se un’altra legislazione applicabile è più favorevole.

    Sostituzione dei lavoratori

    Qualora un’impresa rientrante nell’ambito di applicazione della legge 45/1999 sostituisca un lavoratore distaccato con un altro lavoratore distaccato che svolge lo stesso lavoro nello stesso luogo, la durata del distacco è, ai fini del presente paragrafo, la durata cumulativa dei periodi di distacco di ciascuno dei lavoratori distaccati interessati.

    La nozione di «stesso lavoro nello stesso luogo» di cui al paragrafo precedente è determinata tenendo conto, tra l’altro, della natura del servizio oggetto della prestazione transnazionale di servizi, del lavoro da svolgere e dell’indirizzo o degli indirizzi del luogo di lavoro.

    Deroga in caso di notifica motivata di proroga fino a 18 mesi

    Tuttavia, qualora ritenga che la durata effettiva del distacco supererà i dodici mesi, il prestatore di servizi può inviare all’autorità del lavoro competente a ricevere la comunicazione del distacco (articolo 5 della legge 45/1999 e sezione 7 del sito web), prima della scadenza di tale termine, una notifica motivata che estenderà a un massimo di diciotto mesi l’applicazione delle condizioni di lavoro previste dal diritto del lavoro spagnolo conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della legge 45/1999.

    Elenco delle principali condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati di lunga durata e delle disposizioni legislative o dei regolamenti che le disciplinano.

    Di seguito è riportato, come esempio, un elenco di condizioni di lavoro previste da disposizioni di legge che si applicano ai distacchi di lunga durata, in aggiunta a quelle previste nella sezione 4. L’elenco non è esaustivo e deve essere completato dalle condizioni di lavoro previste da altre normative spagnole in materia di lavoro conformemente alla sezione precedente «Nozione e condizioni di lavoro applicabili al distacco di lunga durata».

  6. Organismo responsabile dell’informazione sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati

    Articolo 7 della legge 45/1999

    Organismo responsabile:

    Persone che possono richiedere tali informazioni:

    • gli organismi d’informazione di altri Stati membri dell’Unione europea o del SEE;
    • le imprese che distaccheranno lavoratori in Spagna o le associazioni che le rappresentano;
    • i destinatari della prestazione di servizi transnazionali o associazioni che li rappresentano;
    • i lavoratori distaccati o da distaccare o altri organismi che li rappresentano.

    Centro di collegamento a livello nazionale da contattare in caso di dubbi sull’autorità del lavoro competente: Subdirección General de Ordenación Normativa, Dirección General de Empleo (sgon@mites.gob.es).

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  7. Comunicazione del distacco

    Articolo 5 della legge 45/1999

    Un datore di lavoro che distacca lavoratori in Spagna nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi deve informare del distacco l’autorità del lavoro della comunità autonoma dove saranno prestati i servizi prima dell’inizio del distacco e indipendentemente dalla sua durata. Se i servizi saranno prestati nel territorio delle città autonome di Ceuta e Melilla, la comunicazione del distacco deve essere inviata alle aree del lavoro e dell’immigrazione delle rispettive delegazioni governative. La comunicazione avviene per via elettronica.

    Salvo che l’impresa sia un’impresa di lavoro temporaneo, la comunicazione del distacco non è necessaria se la durata del distacco non supera otto giorni.

    La comunicazione del distacco contiene i dati e le informazioni seguenti:

    1. identificazione dell’impresa che distacca il lavoratore;
    2. domicilio fiscale e numero di identificazione a fini IVA dell’impresa;
    3. informazioni personali e professionali dei lavoratori distaccati;
    4. identificazione dell’impresa o delle imprese o, se del caso, del luogo o dei luoghi di lavoro in cui saranno prestati i servizi dei lavoratori distaccati;
    5. data di inizio e durata del distacco previste;
    6. determinazione della prestazione di servizi che i lavoratori distaccati in Spagna presteranno con indicazione dello scenario pertinente;
    7. dati identificativi e recapiti di una persona fisica o giuridica presente in Spagna designata dall’impresa come suo rappresentante per i contatti con le autorità competenti spagnole e per inviare e ricevere documenti o notifiche, se necessario;
    8. dati identificativi e recapiti di una persona che può agire in Spagna in rappresentanza del prestatore di servizi nelle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori e di negoziazione che interessano i lavoratori distaccati in Spagna.

    Se l’impresa che distacca i lavoratori in Spagna è un’impresa di lavoro temporaneo, la comunicazione del distacco comprende anche quanto segue:

    1. accreditamento che l’impresa soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato di stabilimento per fornire i lavoratori che ha assunto temporaneamente per un’altra impresa utilizzatrice;
    2. definizione delle esigenze temporanee dell’impresa utilizzatrice che devono essere soddisfatte dal contratto di somministrazione di manodopera, indicando la situazione corrispondente a quella prevista dall’articolo 6 della legge 14/1994, del 1° giugno 1994, che disciplina le imprese di lavoro temporaneo.

    Nel caso di distacco a catena di lavoratori tramite imprese di lavoro temporaneo (articolo 2, paragrafo 2, della legge 45/1999, sezione 3.2 del sito web), l’impresa di lavoro temporaneo deve notificare il distacco e includere nella comunicazione, oltre alle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti, le seguenti informazioni:

    • identificazione dell’impresa utilizzatrice straniera che invia il lavoratore in Spagna;
    • determinazione della prestazione di servizi che i lavoratori distaccati presteranno in Spagna, indicando la situazione corrispondente a quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della legge 45/1999 (sezione 3.2 del sito web).

    Se l’impresa che distacca i lavoratori in Spagna intende stipulare un contratto o un subappalto per lavori in un cantiere, deve anche essere iscritta nel registro delle imprese accreditate (REA) (cfr. di seguito «Obblighi supplementari delle imprese che distaccano lavoratori in Spagna per l’esecuzione di lavori di subappalto nel settore edile»).

    La procedura di comunicazione del distacco è stabilita dalla comunità autonoma competente (cfr. la sezione «Datos de contacto de las autoridades laborales a efectos de información sobre las condiciones de trabajo y comunicación de desplazamiento», che riporta i recapiti delle autorità del lavoro per informazioni sulle condizioni di lavoro e comunicazione del distacco).

    L’obbligo di comunicare il distacco lascia impregiudicato il rispetto di qualsiasi altro obbligo in materia di comunicazione, informazione o dichiarazione di attività che i datori di lavoro devono effettuare alle amministrazioni pubbliche in virtù di altre disposizioni.

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  8. Obblighi supplementari delle imprese utilizzatrici in caso di distacco a catena di lavoratori tramite imprese di lavoro temporaneo

    Articolo 23 della legge 14/1994

    • 8.1.Obblighi delle imprese utilizzatrici aventi la sede o un centro di attività in Spagna

      Le imprese utilizzatrici aventi la sede o un centro di attività in Spagna che inviano temporaneamente lavoratori forniti loro da imprese di lavoro temporaneo spagnole o stabilite in altri Stati dell’UE o del SEE in un altro Stato dell’UE o del SEE per svolgere un lavoro nell’a mbito di una prestazione transnazionale di servizi devono indicare nel contratto di fornitura le date previste di inizio e di fine del distacco, o al momento della firma o tramite un addendum allo stesso, in caso di necessità sopravvenuta di procedere all’invio, nonché informare sull’inizio dell’ invio l’impresa di lavoro temporaneo in tempo utile affinché l’impresa di lavoro temporaneo possa comunicare il distacco all’altro Stato in cui invia il lavoratore, entro il termine che tale Stato prevede a tal fine.

    • 8.2.Obblighi delle imprese utilizzatrici stabilite in altri Stati dell’ UE o del SEE

      Nel caso di distacchi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della legge 45/1999 (sezione 3.2 del sito web), le imprese utilizzatrici stabilite in altri Stati dell’UE o del SEE che inviano temporaneamente in Spagna lavoratori forniti da imprese di lavoro temporaneo per svolgere un lavoro nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi devono informare l’impresa di lavoro temporaneo dell’inizio dell’invio in tempo utile affinché l’impresa possa comunicare il distacco alle autorità spagnole.

      Tali imprese utilizzatrici saranno inoltre responsabili nei confronti delle autorità spagnole del mancato rispetto di tale obbligo una volta effettuato il distacco.

      Devono inoltre rispettare le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 7, della legge 45/1999.

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  9. Obblighi supplementari delle imprese che distaccano lavoratori in Spagna per l’e secuzione di lavori di subappalto nel settore edile

    Prima disposizione aggiuntiva del regio decreto 1109/2007, del 24 agosto 2007, recante attuazione della legge 32/2006, del 18 ottobre 2006, che disciplina il subappalto nel settore edile.

    • Dimostrare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della legge 32/2006, del 18 ottobre 2006, mediante documentazione comprovante il rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale di recepimento dell’articolo 7 «Servizi di protezione e prevenzione» e dell’articolo 12 «Formazione dei lavoratori» della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
    • Nel caso di distacchi di durata superiore a otto giorni, devono essere iscritte nel registro delle imprese accreditate (REA) presso l’autorità del lavoro nel cui territorio sarà effettuata la prima prestazione di servizi in Spagna.

      A tal fine, la prima comunicazione del distacco effettuata a norma dell’articolo 5 della legge 45/1999 (cfr. sezione precedente sulla «Comunicazione del distacco») ha il carattere di domanda di registrazione, alla quale è allegata una dichiarazione conforme al modello di cui all’a llegato I.A del regio decreto 1109/2007. La richiesta così presentata consentirà provvisoriamente all’impresa di intervenire nel processo di subappalto fino alla data di registrazione o di rifiuto.

      Una volta effettuata la registrazione, le comunicazioni relative ai distacchi successivi devono contenere, unitamente alle informazioni previste dalla legge, il numero di iscrizione nel registro delle imprese accreditate.

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  10. Rappresentanti dei lavoratori distaccati

    Terza disposizione aggiuntiva della legge 45/1999

    I rappresentanti dei lavoratori distaccati in Spagna, che hanno tale status conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, possono avviare procedimenti amministrativi o giudiziari alle condizioni riconosciute dal diritto spagnolo ai rappresentanti dei lavoratori.

    I rappresentanti dei lavoratori delle imprese utilizzatrici e delle imprese che ricevono prestazioni di servizi da lavoratori distaccati in Spagna in virtù delle disposizioni della presente legge sono titolari, nei confronti di tali lavoratori, dei poteri loro conferiti dalla legislazione spagnola, indipendentemente dal luogo in cui si trova l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che fornisce i servizi.

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  11. Azioni ispettive

    L’ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale è responsabile del controllo e dell’a pplicazione degli obblighi imposti alle imprese che distaccano i loro lavoratori in Spagna. Al fine di applicare e garantire il rispetto delle norme sul distacco dei lavoratori, le autorità competenti possono effettuare una valutazione globale dei fatti, tra cui il luogo in cui l’impresa svolge la sua attività essenziale e la natura delle attività svolte dal lavoratore distaccato.

    Qualora, a seguito di una valutazione globale effettuata conformemente all’a rticolo 8 bis della legge 45/1999, si accerti che un’impresa crea, in modo abusivo o fraudolento, l’impressione che la situazione di un lavoratore rientra nell’ambito di applicazione della presente legge, il lavoratore ha diritto all’applicazione della legislazione spagnola in materia di lavoro e di previdenza sociale, fatte salve le responsabilità di qualsiasi tipo che possano essere imposte all’impresa.

    Ciò non comporta che il lavoratore interessato sia soggetto a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili ai lavoratori distaccati.

    Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della legge sul distacco sono tenute, su richiesta dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale, a comparire presso l’ufficio pubblico designato e a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto della presente legge, compresa la documentazione attestante che l’impresa è validamente costituita.

    Fatto salvo il paragrafo precedente, durante il periodo di distacco le imprese mettono a disposizione, sul luogo di lavoro o in formato digitale, a fini di consultazione immediata, tra l’a ltro, i seguenti documenti:

    • i contratti di lavoro o i documenti di cui all’articolo 5 del regio decreto 1659/1998, del 24 luglio 1998, che attua l’articolo 8, paragrafo 5, dello statuto dei lavoratori, relativo all’informazione dei lavoratori sugli elementi essenziali del contratto di lavoro, qualora le informazioni di cui a tale articolo non figurino nel contratto di lavoro redatto per iscritto, per ciascun lavoratore;
    • i cedolini paga per ciascun lavoratore e prova del pagamento della retribuzione a ciascun lavoratore;
    • la registrazione dell’orario di lavoro effettuato, con l’indicazione dell’inizio, della fine e della durata delle ore di servizio giornaliere;
    • il documento comprovante l’autorizzazione dei cittadini di paesi terzi a lavorare conformemente alla legislazione dello Stato di stabilimento.

    I documenti di cui ai paragrafi precedenti devono essere tradotti in spagnolo o nelle lingue co-ufficiali dei territori in cui saranno prestati i servizi.

    Per maggiori informazioni sull’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale: https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html

    Informazioni sugli ispettorati provinciali del lavoro e della sicurezza sociale: https://www.mites.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/index.html

    Informazioni sull’Agenzia statale dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale:

    ORGANISMO ESTATAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

    Subdirección General de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica

    Agustín de Bethencourt, 4

    28071 MADRID

    +34/913 63 11 63

    +34/913 93 06 78

    Informazioni sulle modalità di denuncia all’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale:

    Criterio tecnico 97/2016 della direzione generale dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale relativo al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi:
    http://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/CT_97_2016.pdf

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  12. Violazioni e sanzioni in materia di lavoro

    Violazioni e sanzioni in materia di lavoro in relazione al distacco nell’ambito della prestazione transnazionale di servizi nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo.

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  13. Cooperazione con le amministrazioni pubbliche di altri Stati in materia di informazione e ispezione

    Articolo 9 e settima disposizione aggiuntiva della legge 45/1999

    L’autorità del lavoro e l’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale possono chiedere la cooperazione e l’assistenza necessarie per l’esercizio delle loro competenze alle amministrazioni pubbliche di altri Stati membri dell’Unione europea o degli Stati firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo, tra cui la notifica e l’applicazione transfrontaliera delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme sul distacco dei lavoratori.

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  14. Competenza del giudice del lavoro

    Articoli 15, 16 e 17 della legge 45/1999.

    I tribunali del lavoro spagnoli sono competenti a conoscere delle controversie derivanti dall’a pplicazione della legge 45/1999 quando il lavoratore è o è stato distaccato temporaneamente in Spagna.

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  15. Obblighi e responsabilità delle imprese utilizzatrici e delle imprese che ricevono la prestazione di servizi da parte di lavoratori distaccati in Spagna

    Seconda disposizione aggiuntiva della legge 45/1999.

    Le imprese utilizzatrici e le imprese che ricevono prestazioni di servizi da lavoratori distaccati in Spagna in virtù delle disposizioni della presente legge sono titolari, nei confronti di tali lavoratori, degli obblighi e delle responsabilità previsti dalla legislazione spagnola per tali casi, indipendentemente dal luogo in cui si trova l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che fornisce i servizi.

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  16. Diritto transitorio

    • 16.1 Terza disposizione aggiuntiva del regio decreto legge 9/2017 del 26 maggio 2017

      • Le comunicazioni del distacco di lavoratori in Spagna effettuate prima del 27 maggio 2017 sono disciplinate dalle norme in vigore al momento della comunicazione.
      • In attesa della prevista attuazione della legislazione, le comunicazioni relative al distacco dei lavoratori in Spagna possono continuare ad essere effettuate con le modalità adottate a tale scopo prima del 27 maggio 2017.
      • Fatti salvi i paragrafi precedenti, le modifiche apportate alla legge 45/1999 del 29 novembre 1999 dal regio decreto legge 9/2017 del 26 maggio 2017 si applicano ai distacchi già iniziati il 27 maggio 2017, a condizione che a tale data i lavoratori distaccati continuino a prestare servizi in Spagna.
    • 16.2. Norme transitorie sul limite temporale del distacco

      Quinta disposizione transitoria del regio decreto legge 7/2021, del 27 aprile 2021

      Le norme relative al limite temporale dei distacchi di cui all’articolo 3, paragrafo 8, della legge 45/1999 (sezione 5 del sito web) si applicano ai lavoratori distaccati in Spagna dopo il 29/04/2021.

      Nel caso di lavoratori già distaccati in Spagna prima del 29/04/2021, il periodo massimo di distacco si applica a decorrere dal 29/10/2021, calcolando tale periodo dalla data in cui ha avuto luogo il distacco.

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