Ministerio de Trabajo y Economía SocialNorme speciali in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. Ministerio de Trabajo y Economía Social

Norme speciali in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada

Indice

  1. Ambito di applicazione delle norme speciali
  2. Condizioni di lavoro dei conducenti distaccati
  3. Comunicazioni in merito al distacco di conducenti
  4. Obblighi di documentazione dell’impresa di trasporto in caso di distacco di conducenti.
  5. Controllo delle esclusioni previste agli articoli 19 e 20
  6. Modalità di calcolo del periodo di distacco
  7. Violazioni e sanzioni

  1. 1. Norme speciali in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada

    • 1.1. Norme generali

      Articolo 18 della legge 45/1999

      • 1. Le norme speciali in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, definite nel capitolo V della legge 45/1999, si applicano esclusivamente qualora si tratti di lavoratori subordinati di cui all’ articolo 2, paragrafo 1, punto 1º, lettera a), della legge 45/1999.

        Le restanti disposizioni della legge 45/1999 si applicano agli aspetti non contemplati da tale capitolo, purché non siano in contrasto con quest’ultimo.

        Fa eccezione il disposto dell’articolo 3, paragrafo 3, della legge 45/1999, in modo che le condizioni di lavoro relative alle ferie annuali retribuite e alla tariffa salariale, stabilite dal diritto del lavoro spagnolo, si applichino ai distacchi dei conducenti nel settore del trasporto su strada, indipendentemente dalla loro durata.

      • 2. Per Stato di stabilimento si intende quello in cui è stabilita l’impresa di trasporto.
      • 3. Detto capitolo si applica alle imprese stabilite in paesi terzi quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l’accesso al mercato dell’Unione europea.
    • 1.2. Esclusioni nell’ambito del trasporto internazionale di merci

      Articolo 19 della legge 45/1999

      • 1. Un conducente non è considerato lavoratore distaccato ai fini della legge 45/1999 quando effettua operazioni di trasporto bilaterale di merci, basato su un contratto di trasporto dallo Stato membro di stabilimento alla Spagna o dalla Spagna allo Stato membro di stabilimento.

        Non è considerato distaccato un conducente quando effettua il tragitto stradale iniziale o terminale di un’operazione di trasporto combinato quale definita nella direttiva 92/106/CEE, se detto tragitto stradale, considerato separatamente, è un’operazione di trasporto bilaterale conformemente al comma precedente.

      • 2. Il conducente non è considerato lavoratore distaccato neppure laddove, in aggiunta a un’operazione di trasporto bilaterale dallo Stato membro di stabilimento a un altro Stato membro o a un paese terzo o da un altro Stato membro o paese terzo allo Stato membro di stabilimento, effettui una sola attività di carico e/o scarico negli Stati membri o paesi terzi che attraversa, a condizione che il conducente non effettui operazioni di carico e scarico di merci nello stesso Stato membro, ossia purché non esegua operazioni di trasporto interno o di cabotaggio.

        Se un’operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento, durante la quale non è stata effettuata alcuna attività aggiuntiva di carico e/o scarico, è seguita da un’operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento, l’esclusione per le attività aggiuntive si applica fino a un massimo di due attività aggiuntive di carico e/o scarico, alle condizioni di cui al comma precedente.

        Le esclusioni per le attività aggiuntive di carico e/o scarico previste dai commi precedenti si applicano a condizione che i conducenti registrino manualmente gli attraversamenti di frontiera ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, fino alla data a decorrere dalla quale i tachigrafi intelligenti conformi con la registrazione degli attraversamenti di frontiera e delle attività aggiuntive di cui all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014 debbano essere installati nei veicoli immatricolati per la prima volta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, di detto regolamento. A decorrere da tale data, le esenzioni summenzionate per le attività aggiuntive si applicano unicamente ai conducenti che utilizzano veicoli dotati di tachigrafi intelligenti ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014.

      • 3. Non si considera in alcun caso lavoratore distaccato il conducente che transiti attraverso la Spagna senza effettuare operazioni di carico o di scarico merci nel suo territorio.
    • 1.3. Esclusioni nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori

      Articolo 20 della legge 45/1999

      • 1. Un conducente non è considerato lavoratore distaccato ai fini della legge 45/1999 quando effettua operazioni di trasporto bilaterale di viaggiatori di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006, facendo salire passeggeri nello Stato membro di stabilimento e facendoli scendere in Spagna, oppure facendoli salire in Spagna e facendoli scendere nello Stato membro di stabilimento, al fine di effettuare escursioni locali in Spagna, conformemente a detto regolamento.
      • 2. Questa esclusione per le operazioni di trasporto bilaterale di viaggiatori si applica anche quando, in aggiunta a un’operazione di trasporto bilaterale dallo Stato membro di stabilimento a un altro Stato membro o a un paese terzo o da un altro Stato membro o paese terzo allo Stato membro di stabilimento, il conducente fa altresì salire passeggeri una volta e/o scendere passeggeri una volta negli Stati membri o paesi terzi che attraversa, a condizione che non offra servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi situati all’interno dello Stato membro attraversato. Lo stesso vale per il viaggio di ritorno.

        L’esclusione per le attività aggiuntive previste al comma precedente si applica a condizione che i conducenti registrino manualmente gli attraversamenti di frontiera ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, fino alla data a decorrere dalla quale i tachigrafi intelligenti conformi con la registrazione degli attraversamenti di frontiera e delle attività aggiuntive di cui all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, debbano essere installati nei veicoli immatricolati per la prima volta, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, di detto regolamento. A decorrere da tale data, l’esclusione per le attività aggiuntive di cui al comma precedente si applica unicamente ai conducenti che utilizzano veicoli dotati di tachigrafi intelligenti ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 di detto regolamento.

      • 3. Non è considerato in alcun caso lavoratore distaccato il conducente che transiti attraverso la Spagna senza far salire né scendere passeggeri nel suo territorio.
    • 1.4. Trasporto di cabotaggio e altri casi di distacco

      Articolo 21 della legge 45/1999

      • 1. Un conducente che effettua operazioni di cabotaggio di cui ai regolamenti (CE) nn. 1072/2009 e 1073/2009 è sempre considerato lavoratore distaccato.
      • 2. Le operazioni di trasporto internazionale non bilaterale effettuate tra uno Stato diverso da quello di stabilimento e la Spagna corrispondono a un distacco in presenza delle condizioni previste dalla legge 45/1999.
      • 3. Qualora, nel corso delle operazioni di trasporto internazionale bilaterale, le attività aggiuntive eccedano il limite massimo previsto dagli articoli 19 e 20 della legge 45/1999, si ritiene che l’impresa di trasporto effettui un distacco.
  2. 2. Condizioni di lavoro dei conducenti distaccati

    Dovranno essere osservate le condizioni seguenti: Condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati

    Fonti di consultazione dei contratti collettivi e dei lodi arbitrali applicabili ai conducenti distaccati

    Motore di ricerca dei codici dei contratti collettivi settoriali: https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/pub/buscadorCodigosConvenioSector.

    Se il titolo del contratto di settore applicabile non è noto, selezionare la seconda opzione: «b) No conoce la denominación del convenio colectivo sectorial que aplica» (Non si conosce il titolo del contratto collettivo di settore applicabile).

    Nella schermata successiva si selezionano le province in cui saranno prestati i servizi e, quindi, si inserisce la CNAE dell’attività economica dell’impresa, se nota; se non è nota, è possibile cercare con l’acronimo dell’attività economica facendo clic sul link alla «Ricerca di attività economiche con acronimo» dell’INE (Instituto Nacional de Estadística).

    Nell’ambito della CNAE 49 «Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte», le CNAE pertinenti sono indicate di seguito:

    • 493 Altri trasporti terrestri di passeggeri
      • 4931 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
      • 4939 Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
    • 494 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
      • 4941 Trasporto di merci su strada
      • 4942 Servizi di trasloco

    Il risultato è un elenco dei contratti collettivi di settore delle province selezionate, più quelli statali, che contengono la CNAE indicata.

  3. 3. Comunicazioni in merito al distacco di conducenti

    • 3.1. Caso generale

      Articolo 22 della legge 45/1999

      • 1. Nel caso di distacchi di conducenti di cui alle presenti norme speciali, non si applica il disposto dell’articolo 5 della legge 45/1999. L’impresa di trasporto è comunque tenuta a trasmettere una comunicazione del distacco, prima che esso abbia inizio, utilizzando un formulario tipo multilingue dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

        Si applica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione, del 9 dicembre 2021, relativo alle funzionalità dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

        La comunicazione deve essere effettuata attraverso il seguente link: https://www.postingdeclaration.eu/. È possibile trovare informazioni su come gestire le comunicazioni nel sistema IMI nel sito citato e nei tutorial pubblicati dall’Autorità europea del lavoro su Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=esTcTnJIWgg  e https://www.youtube.com/watch?v=h4BpmKXIuyE)

        • La suddetta comunicazione del distacco deve includere le informazioni seguenti:
        • a) l’identità dell’impresa di trasporto, ove disponibile, almeno sotto forma di numero della licenza comunitaria qualora tale numero sia disponibile;
        • b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità del lavoro competenti e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
        • c) l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
        • d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
        • e) la data di inizio e di fine del distacco previste;
        • f) il numero di targa dei veicoli a motore;
        • g) il tipo di servizio di trasporto prestato: trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporti di cabotaggio.
      • 2. A fini di controllo, l’impresa di trasporto provvede a tenere aggiornate nell’interfaccia pubblica connessa all’IMI le comunicazioni di distacco.
      • 3. Le informazioni contenute nelle comunicazioni di distacco sono conservate nel repertorio dell’IMI, ai fini dei controlli, per un periodo di 24 mesi.
      • 4. I caricatori che, nell’ambito di un’attività imprenditoriale, ottengano appalti per l’effettuazione abituale di trasporti, i trasportatori, gli operatori di trasporto e gli intermediari del trasporto di passeggeri devono verificare la conformità, da parte del vettore effettivo con cui stipulano il contratto, all’obbligo di effettuare la comunicazione del distacco.
    • 3.2. Comunicazione del distacco da parte delle imprese stabilite in paesi terzi e impossibilitate a utilizzare il portale connesso all’IMI.

      Undicesima disposizione aggiuntiva della legge 45/1999

      Qualora le imprese stabilite in paesi terzi di cui all’articolo 18, paragrafo 3, della legge 45/1999 non possano utilizzare il formulario tipo multilingue dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno («IMI») per effettuare la comunicazione del distacco prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, della legge 45/1999, tali imprese devono effettuare tale comunicazione per via elettronica presso l’autorità spagnola del lavoro competente sul territorio dove ha inizio o termine il servizio in Spagna. Nel caso di un trasporto di cabotaggio, la comunicazione deve essere effettuata presso l’autorità spagnola del lavoro competente sul territorio dove inizia il servizio.

      Recapiti delle autorità del lavoro per informazioni sulle condizioni di lavoro e comunicazione del distacco.

  4. 4. Obblighi di documentazione dell’impresa di trasporto in caso di distacco di conducenti.

    Articolo 23 della legge 45/1999

    1. L’impresa di trasporto è tenuta a garantire che il conducente abbia con sé, in formato cartaceo o elettronico, conservi e renda disponibile, quando gli venga richiesto, in sede di controllo su strada:

    • a) una copia della comunicazione di distacco trasmessa tramite l’IMI;
    • b) la prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nello Stato membro ospitante, come la lettera di vettura elettronica (e-CMR) o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
    • c) le registrazioni del tachigrafo e, in particolare, i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

    2. Dopo il periodo di distacco, l’Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale) o l’Inspección de Transporte Terrestre (Ispettorato del trasporto terrestre), nell’ambito delle rispettive competenze, potranno richiedere all’impresa di trasporto di trasmettere, tramite l’interfaccia pubblica connessa all’IMI https://www.postingdeclaration.eu/, copia dei documenti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo precedente, nonché la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente relativamente al periodo di distacco, il contratto di lavoro o un documento equivalente, i prospetti orari relativi alle attività di lavoro del conducente e le prove dei pagamenti.

    L’impresa di trasporto invia la documentazione mediante l’interfaccia pubblica connessa all’IMI https://www.postingdeclaration.eu/ entro otto settimane dalla data della richiesta. Qualora l’impresa di trasporto non presenti la documentazione richiesta entro detto termine, l’Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale o l’Ispettorato del trasporto terrestre possono chiedere, tramite l’IMI, l’assistenza delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

    Reciprocamente, l’Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale e l’Ispettorato del trasporto terrestre, nel caso di imprese di trasporto stabilite in Spagna i cui conducenti siano stati distaccati, provvedono affinché si fornisca alle autorità competenti dello Stato membro ove ha avuto luogo il distacco la documentazione richiesta tramite l’IMI entro 25 giorni lavorativi dalla data della richiesta di assistenza reciproca.

    5. Controllo delle esclusioni previste agli articoli 19 e 20

    Articolo 24 della legge 45/1999

    A fini di controllo, nei casi elencati agli articoli 19 e 20 della legge 45/1999, si può imporre ai conducenti unicamente l’obbligo di conservare e rendere disponibili, quando venga loro richiesto, in sede di controllo su strada, la prova su carta o in formato elettronico dei trasporti internazionali pertinenti, come ad esempio la lettera di vettura elettronica (e-CMR) o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, e le registrazioni del tachigrafo di cui all’articolo 23, lettera c), della legge 45/1999.

    6. Modalità di calcolo del periodo di distacco

    Articolo 25 della legge 45/1999

    Al fine di determinare la durata del distacco in conformità dell’articolo 3, paragrafo 8, della legge 45/1999, si ritiene che il distacco abbia termine nel momento in cui il conducente lascia lo Stato membro ospitante nell’esecuzione di un trasporto internazionale di merci o di passeggeri. Detto periodo di distacco non è cumulato con i precedenti periodi di distacco nel quadro di tali operazioni di trasporto internazionale effettuate dallo stesso conducente o da un altro conducente che sostituisce.

    7. Violazioni e sanzioni

    Le violazioni e sanzioni applicabili sono quelle indicate di seguito:

    Violazioni e sanzioni in materia di lavoro in relazione al distacco nell’ambito della prestazione transnazionale di servizi nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo.

    Inoltre, conformemente all’articolo 42, paragrafo 4, del testo consolidato della Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (legge sulle violazioni e sulle sanzioni in materia di lavoro), approvato con Real Decreto Legislativo 5/2000, del 4 agosto 2000, (TRLISOS), i soggetti di cui all’articolo 22, paragrafo 4, della legge 45/1999 rispondono in solido con l’impresa di trasporto delle violazioni di cui all’articolo 10 del TRLISOS in merito all’obbligo di comunicare il distacco nella modalità prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, della suddetta legge